Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un rigore formale e sostanziale ben preciso. Una recente ordinanza della Suprema Corte, la n. 9392/2024, offre un chiaro monito sull’importanza dei requisiti di specificità, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento evidenzia come la genericità delle argomentazioni non possa trovare accoglimento, confermando la solidità della decisione di merito e comportando conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo aveva ritenuto responsabile.
Tuttavia, l’atto di impugnazione non è stato ritenuto idoneo a superare il vaglio preliminare della Suprema Corte, che ne ha decretato l’improcedibilità.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, l’atto presentato era del tutto privo dei requisiti richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Cruciale Importanza dei Requisiti di Specificità per un Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a prospettare ‘deduzioni generiche’. In altre parole, l’appellante non aveva enunciato in modo puntuale le ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione, né aveva creato un collegamento logico e congruo con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quest’ultima, secondo la Cassazione, era ‘ampia e logicamente corretta’. Di fronte a una motivazione solida, un ricorso deve essere altrettanto specifico per poterla incrinare. Un’impugnazione generica non permette al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. La mancanza di specificità, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 581 c.p.p., ha quindi reso impossibile l’esame nel merito del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Monito per i Ricorrenti
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità non è un atto meramente formale, ma richiede un’argomentazione tecnica e precisa. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative: la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, e il ricorrente subisce un danno economico. Questo caso serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare i motivi di impugnazione con chiarezza, pertinenza e rigore, evitando contestazioni vaghe che non hanno alcuna possibilità di successo.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di specificità previsti dalla legge, in particolare dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò accade se non vengono enunciate in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Cosa si intende per ‘deduzioni generiche’ in un ricorso?
Per ‘deduzioni generiche’ si intendono argomentazioni vaghe, non specifiche, che non consentono al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti della sentenza contestati e le ragioni giuridiche della contestazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pro pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti aila motivazione dell’atto impugNOME e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.