Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti formali necessari per presentare un ricorso. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile evidenzia come la genericità dei motivi possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con conseguenze significative per il ricorrente. Questo caso serve come monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima precisione e chiarezza, in aderenza alle norme procedurali.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, lamentando il mancato proscioglimento. Il ricorrente, tuttavia, non ha articolato in modo specifico le ragioni a sostegno della sua tesi, limitandosi a formulare doglianze generiche.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso alla luce dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che stabilisce i requisiti di forma e contenuto dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso inammissibile in questione era totalmente privo dei requisiti di specificità richiesti da tale norma. La mancanza di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e di riferimenti pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata ha impedito alla Corte di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del diritto processuale: l’impugnazione non può essere una mera ripetizione di richieste generiche, ma deve costituire una critica argomentata e specifica al provvedimento contestato. I giudici hanno sottolineato che prospettare deduzioni generiche, senza un’analisi puntuale delle ragioni giuridiche che giustificano il ricorso, non consente al giudice dell’impugnazione di individuare l’oggetto del contendere. Di conseguenza, il ricorso non può essere esaminato nel merito e deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un atto processualmente invalido.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce l’importanza cruciale della specificità e della chiarezza nella redazione degli atti di impugnazione penale. Un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso verso la decisione del giudice precedente, ma deve articolare motivi precisi, fondati su argomentazioni giuridiche solide e pertinenti al caso di specie. La decisione serve da promemoria per i professionisti legali sull’onere di preparare ricorsi che rispettino rigorosamente i dettami procedurali, pena l’inammissibilità dell’atto e l’imposizione di sanzioni economiche a carico del proprio assistito.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Non enunciava in modo puntuale le ragioni di diritto né forniva riferimenti adeguati alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘requisiti di specificità’ di un ricorso?
I requisiti di specificità impongono che l’atto di impugnazione indichi in modo chiaro e preciso i punti della decisione che vengono contestati, le ragioni di diritto che giustificano la contestazione e i riferimenti pertinenti alla motivazione del provvedimento che si intende impugnare.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7506 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7506  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposi() nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare » rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.