Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un ricorso inammissibile è l’esempio perfetto di come un errore procedurale possa precludere l’esame nel merito di una questione. Con l’ordinanza n. 5729/2024, la Corte di Cassazione ci offre un chiaro promemoria sull’importanza dei requisiti di specificità degli atti di impugnazione, delineati dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La ricorrente contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione, anziché focalizzarsi su punti specifici e argomentati, si limitava a presentare critiche di carattere generale.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ritenuto che l’atto mancasse completamente dei requisiti prescritti dalla legge per poter essere esaminato. La conseguenza di questa decisione non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Mancanza dei Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.
La decisione della Corte si fonda su una rigorosa applicazione dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone specifici oneri a chi intende impugnare un provvedimento. Vediamo nel dettaglio le lacune riscontrate nel ricorso.
L’Assenza di Specificità e le Doglianze Generiche
Il primo e fondamentale vizio rilevato dalla Corte è stata la genericità delle doglianze. Il ricorso era formulato in modo vago, senza una puntuale indicazione degli elementi a sostegno delle censure. Non venivano specificati né il contenuto né la decisività delle questioni che si assumevano irrisolte dalla Corte d’Appello. Questo approccio non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, rendendo di fatto il ricorso inammissibile.
La Critica alla Motivazione per Relationem
La ricorrente aveva inoltre criticato la tecnica di motivazione per relationem (cioè per riferimento ad altri atti) utilizzata dai giudici di merito. Anche in questo caso, però, la critica è stata ritenuta generica. Non è stato specificato in che modo e in quali termini i giudici avrebbero fatto ricorso a tale tecnica in maniera esorbitante rispetto ai limiti tracciati dalla giurisprudenza consolidata.
Il Mancato Confronto con l’Apparato Argomentativo della Sentenza
Infine, la Cassazione ha sottolineato come il ricorso non si fosse confrontato con l’autonomo apparato argomentativo della sentenza impugnata. Un’impugnazione efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto le argomentazioni. Limitarsi a esporre le proprie ragioni senza attaccare specificamente quelle del giudice precedente equivale a un monologo inefficace, che non può trovare accoglimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Redazione degli Atti di Appello
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la precisione è essenziale. La redazione di un atto di impugnazione non è un mero esercizio di stile, ma un’attività tecnica che richiede rigore e specificità. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile:
1. Identificare con precisione i punti della decisione che si contestano.
2. Argomentare in modo dettagliato, fornendo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) a supporto della propria tesi.
3. Dimostrare la decisività delle censure, spiegando come un diverso esame di quel punto avrebbe portato a una decisione differente.
4. Confrontarsi direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone le contraddizioni o gli errori.
Ignorare queste regole non solo rende vana l’impugnazione, ma espone anche a conseguenze economiche significative, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non rispettava i requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Mancava una puntuale indicazione degli elementi a sostegno delle critiche e della decisività delle questioni sollevate.
Quale errore è stato commesso nel criticare la motivazione della sentenza precedente?
La ricorrente ha criticato l’uso della motivazione per relationem in modo generico, senza specificare come i giudici di merito avessero superato i limiti consentiti dalla giurisprudenza e senza confrontarsi con le argomentazioni autonome contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pro pen. in quanto, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidat giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui è evidentemente dotata la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.