Ricorso inammissibile per genericità: l’importanza della specificità dei motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non generico. Quando si presenta un ricorso inammissibile, le conseguenze per chi impugna possono essere severe, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti essenziali di un atto di impugnazione efficace.
I fatti del caso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello. L’obiettivo era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla loro dichiarazione di responsabilità penale. Tuttavia, l’impugnazione non è andata a buon fine, arenandosi su un ostacolo di natura procedurale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dei ricorrenti, ma si è fermata a un’analisi preliminare dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati erano affetti da “genericità per indeterminatezza”. In altre parole, le critiche mosse alla sentenza di appello erano troppo vaghe per essere prese in considerazione.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati a contestare la motivazione della sentenza precedente senza però indicare quali fossero gli elementi specifici su cui si basava la loro censura. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, era onere dei ricorrenti evidenziare in modo puntuale e dettagliato i passaggi illogici o le prove travisate, cosa che non è avvenuta. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità. La genericità dei motivi, quindi, equivale a un’impugnazione non valida.
Le conclusioni
La pronuncia in esame conferma che la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È indispensabile articolare critiche specifiche, chiare e dettagliate, ancorate a precisi elementi fattuali e giuridici. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di vedere riesaminata la propria posizione, ma comporta anche conseguenze economiche negative: i ricorrenti sono stati infatti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di tradurre le doglianze in motivi di ricorso conformi ai requisiti di legge.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati, non soddisfacendo i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cosa avrebbero dovuto fare i ricorrenti per evitare l’inammissibilità?
I ricorrenti avrebbero dovuto indicare in modo specifico e dettagliato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto alla base della loro contestazione, individuando con precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata ritenuti errati o illogici.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4460 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4460  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ASOLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza poiché privi dei requi prescritti dall’art.581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motiva della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende ciascuno. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
IlConsigliere Estensore
Il Presidente