Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale in Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e perentori nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la necessità di rispettare rigorosamente i requisiti di specificità dell’atto di impugnazione, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale. L’analisi di questa decisione offre spunti preziosi per comprendere come la forma, in questo contesto, diventi sostanza, determinando il destino di un’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello di Brescia. L’appellante lamentava presunti vizi di motivazione della sentenza di secondo grado in merito alla sua responsabilità penale, sostenendo inoltre un mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. La questione è giunta così all’esame della Suprema Corte, chiamata a valutare la validità dell’impugnazione proposta.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per le impugnazioni temerarie o, come in questo caso, irrituali.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era ‘del tutto privo dei requisiti di specificità’ previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Secondo i giudici, l’imputato si era limitato a prospettare ‘doglianze generiche e inconferenti’, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificavano il ricorso e senza fornire ‘congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’. Questa genericità ha impedito al giudice dell’impugnazione di compiere il proprio dovere, ovvero individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza e esercitare il proprio sindacato. In altre parole, un ricorso non può essere un mero lamento generico, ma deve articolare una critica precisa, tecnica e argomentata, confrontandosi specificamente con le ragioni esposte nel provvedimento che si intende contestare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in esame è un monito fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale che garantisce la serietà e la funzionalità del sistema giudiziario. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’atto individui chiaramente i punti della decisione che si contestano, le norme che si ritengono violate e il nesso logico tra la violazione lamentata e il punto della sentenza criticato. Un’impugnazione generica, che non si confronta analiticamente con la motivazione del giudice precedente, è destinata a fallire prima ancora di essere esaminata nel merito, con conseguente dispendio di tempo e risorse, oltre a sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Le lamentele erano generiche e non indicavano puntualmente le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede l’art. 581 c.p.p. per un ricorso valido?
Secondo quanto emerge dalla decisione, l’art. 581 c.p.p. richiede che un ricorso non si limiti a doglianze generiche, ma contenga la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e i congrui riferimenti alla motivazione dell’atto che si impugna, per permettere al giudice di individuare i rilievi e esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2295 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte d’appello di Brescia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, nonché il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., quanto si prospettano doglianze generiche e inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.