Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un atto di impugnazione in un processo penale è un’attività che richiede precisione e rigore. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di motivi specifici nell’atto di appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per reati di furto, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si rivelava estremamente sintetico e generico. Invece di articolare specifiche critiche alla sentenza impugnata, il legale si limitava a invocare una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, senza però fornire alcuna argomentazione a sostegno di tale richiesta. In sostanza, il ricorso era una mera richiesta priva di fondamenta giuridiche e fattuali.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, come prevedibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’atto di impugnazione deve contenere motivi specifici. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza, ma è necessario indicare con chiarezza quali parti della decisione si contestano e per quali ragioni di diritto o di fatto. L’appello deve essere una critica motivata al provvedimento precedente, non una richiesta astratta di un nuovo giudizio.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando espressamente una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2017). Tale precedente ha stabilito che i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono consistere in una generica richiesta di riesame. Il principio è che l’impugnazione serve a far valere vizi specifici della sentenza di grado inferiore. Se l’atto non indica tali vizi, manca il suo scopo principale e, di conseguenza, non può essere esaminato nel merito.
La Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, il difensore non aveva mosso alcuna critica alla sentenza della Corte d’Appello, ma si era limitato a chiedere un proscioglimento senza argomentare il perché. Questa modalità rende l’atto di impugnazione privo della sua funzione essenziale e ne determina l’inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, riafferma la necessità di diligenza e professionalità nella redazione degli atti processuali. Un ricorso redatto in modo superficiale e generico è destinato al fallimento. In secondo luogo, evidenzia le conseguenze negative per il cliente: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiungono ulteriori oneri economici. La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: nel processo penale, la forma è sostanza, e un ricorso privo dei requisiti di specificità è un atto giuridicamente inefficace e dannoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non specificava le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta. L’atto si limitava a invocare una norma di legge senza fornire alcuna argomentazione critica contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘motivi specifici’ in un atto di impugnazione?
Per ‘motivi specifici’ si intendono le argomentazioni precise e dettagliate, sia in punto di fatto che di diritto, con cui l’appellante contesta le parti della sentenza che ritiene errate. Non è sufficiente una generica richiesta di riforma della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46160 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 16/09/1990
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino, investita del gravame limitatamente ai reati di furto di cui ai capi 11) e 18) e di furto in privata dimora di cui al capo 13) della rubrica, come precisato alla pag. 7 della sentenza impugnata e non contestato in ricorso, ha confermato quella del Tribunale di Vercelli di condanna (in Casale Monferrato rispettivamente il 24/1/2023, il 7/4/2023 e il 7/3/2023);
ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale si è limitato a invocare una pronuncia ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., senza indicare le ragioni in diritto e i dati in fatto a sostegno della richiesta medesima (sui requisiti dell’atto d impUgnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, – dep. 2017, COGNOME, RV. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024