Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore formale. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve articolare censure specifiche e dettagliate. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di ricorso sollevato contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità penale.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, esaminato l’atto, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla forma e la sostanza dell’atto di impugnazione. A seguito di questa declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, ‘l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’.
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse ‘generico per indeterminatezza’. In pratica, il ricorrente si era limitato a criticare la motivazione della sentenza d’appello senza però:
* Indicare gli specifici elementi della motivazione che riteneva errati.
* Fornire gli argomenti a sostegno della propria tesi.
* Mettere il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere quali fossero i rilievi mossi e di esercitare il proprio potere di controllo (sindacato).
A fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta ‘logicamente corretta’ dai giudici di legittimità, una censura così vaga non ha permesso alla Corte di individuare il perimetro della contestazione. Non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare puntualmente perché, confrontandosi con le argomentazioni del giudice precedente.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Atto di Appello
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la difesa tecnica. La redazione di un atto di impugnazione non è un mero esercizio formale, ma il veicolo attraverso cui le ragioni del proprio assistito vengono portate all’attenzione del giudice superiore. La genericità e la vaghezza si traducono in un ricorso inammissibile, che preclude ogni possibilità di esame nel merito. Per evitare tale esito, è cruciale che l’avvocato analizzi in modo approfondito la sentenza da impugnare e articoli ogni motivo di ricorso in modo chiaro, specifico e autosufficiente, indicando le parti della motivazione contestate e le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della critica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era generico e indeterminato, non specificando i motivi precisi di contestazione contro la sentenza della Corte d’Appello, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un motivo di ricorso?
Si intende un motivo che non indica in modo specifico e dettagliato gli elementi della sentenza che si contestano e le ragioni di diritto o di fatto a sostegno della critica, impedendo così al giudice di individuare l’oggetto del riesame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34860 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.