Il Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice copia di quelli già rigettati in appello. Analizziamo questa decisione per capire i requisiti di specificità di un ricorso e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basando le sue doglianze su due censure principali. La prima contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello in merito al suo riconoscimento da parte degli operatori di polizia giudiziaria. La seconda censura, invece, sollevava una questione basata su un evidente errore materiale contenuto nella sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso.
La Prima Censura: una Pedissequa Reiterazione
Il primo motivo è stato considerato una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e puntualmente respinto dalla Corte d’Appello. I giudici supremi hanno sottolineato come il ricorso si limitasse a riproporre le stesse argomentazioni senza svolgere una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata. Questo tipo di motivo è considerato non specifico, ma solo apparente, perché omette di assolvere alla funzione tipica dell’impugnazione in sede di legittimità: censurare i vizi logico-giuridici della decisione, non rivalutare il merito.
La Seconda Censura: Motivo non Consentito
Anche la seconda censura è stata giudicata inammissibile. In primo luogo, perché non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio (in appello). In secondo luogo, perché era comunque palesemente infondata, derivando da un chiaro errore materiale (un riferimento errato a un capo di imputazione) che non inficiava la sostanza della decisione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere specifico. Non basta ripetere le stesse lamentele già esaminate e respinte. È necessario che il ricorrente si confronti criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, evidenziando le specifiche lacune, contraddizioni o illogicità che la viziano.
Un ricorso che si limita a riproporre le medesime questioni di fatto già decise, senza una critica mirata alla struttura logico-giuridica della motivazione, si trasforma in una richiesta di riesame nel merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. La conseguenza di tale approccio è la dichiarazione di inammissibilità, che chiude definitivamente la porta a un’ulteriore disamina della vicenda processuale.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale formulare motivi di ricorso che non siano una mera riproposizione di argomenti già spesi, ma che costituiscano una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. L’esito negativo non comporta solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Una pianificazione attenta e strategica dell’atto di impugnazione è, quindi, non solo una necessità tecnica, ma anche una scelta che può avere significative conseguenze economiche per l’assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi?
Significa riproporre in modo letterale e acritico gli stessi motivi già dedotti nel grado di giudizio precedente. Questo comportamento non assolve alla funzione tipica del ricorso in Cassazione, che è quella di criticare la sentenza per vizi di legittimità e non di ottenere un nuovo esame del merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che la prima censura del motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione in ordine al riconoscimento dell’imputato da parte degli operatori di poli giudiziaria, non è formulata per ragioni consentite perché fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla C d’appello (pagg. 1-2), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
ritenuto che la seconda censura contenuta nel medesimo motivo è anch’essa proposta per motivo non consentito, in quanto non dedotta in grado di appello e comunque manifestamente infondata, poiché il richiamo è frutto di un evidente errore materiale (dovendosi intender richiamo al capo “8” al capo “B”);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consiglier COGNOME stensore
Il Presidente