Ricorso Inammissibile per Recidiva: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e quali sono i limiti di un ricorso. In questo caso, il fulcro della questione è un ricorso inammissibile recidiva, un tema che evidenzia l’importanza di motivazioni solide e non meramente ripetitive nei gradi di giudizio successivi. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato il caso, confermando la decisione della Corte d’Appello.
I Fatti del Processo
Un imputato, già condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unica doglianza, ovvero l’unico motivo di contestazione, riguardava la ritenuta applicabilità della recidiva. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel considerare questo aggravante. Il ricorso mirava quindi a ottenere una rivalutazione di questo specifico punto della sentenza di secondo grado.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile e la Recidiva
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il motivo è tanto semplice quanto fondamentale nel nostro ordinamento processuale: la questione sollevata non era nuova né fondata su vizi di legittimità. La Suprema Corte ha infatti rilevato che la Corte d’Appello aveva già esaminato e superato la medesima doglianza con una motivazione giudicata ‘sufficiente e non illogica’.
Questo passaggio è cruciale. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se la motivazione esiste ed è logica, la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito non è sindacabile.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile secondo l’Art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’articolo 616 del Codice di Procedura Penale stabilisce che, in questi casi, la parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata quantificata in tremila Euro. Si tratta di una sanzione processuale volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che la Corte d’Appello aveva fornito una ‘giustificazione argomentativa sufficiente e non illogica’. Il giudice di merito aveva messo in luce ‘la maggiore riprovevolezza del fatto’ e la ‘conseguente accresciuta pericolosità dell’imputato’. Questa valutazione era stata fondata su un ‘grave precedente’ penale, elemento che legittimava pienamente l’applicazione della recidiva. Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti e logicamente strutturata, la Cassazione ha ritenuto che qualsiasi ulteriore valutazione avrebbe sconfinato in un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti per poter essere accolto.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni penali: non è possibile riproporre in Cassazione le stesse questioni di merito già vagliate e respinte con motivazione adeguata nei gradi precedenti. Il ricorso inammissibile recidiva diventa inevitabile quando la doglianza si limita a contestare la valutazione del giudice senza individuare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione. La decisione finale ha quindi comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna ma anche l’onere di sostenere ulteriori costi processuali e una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento tratta le impugnazioni manifestamente infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo di contestazione, relativo all’applicazione della recidiva, era già stato esaminato e respinto dalla Corte d’Appello con una motivazione giudicata sufficiente e non illogica dalla Corte di Cassazione.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva giustificato l’applicazione della recidiva?
La Corte d’Appello aveva motivato l’applicazione della recidiva evidenziando la maggiore riprovevolezza del fatto e l’accresciuta pericolosità dell’imputato, alla luce di un grave precedente penale a suo carico.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40875 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40875 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CECINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/D
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica doglianza prospettata, afferente ritenuta applicabilità della recidiva, risulta già vagliata e superata dalla Corte del merito giustificazione argomentativa sufficiente e non illogica, resa all’esito di un adeguato esame deduzioni difensive sul punto, mettendo in evidenza la maggiore riprovevolezza del fatto e conseguente accresciuta pericolosità dell’imputato alla luce *del grave precedente all’uo indicato, così da porre la relatva valutazioni di merito al riparo da ogni vizio prospetabile di legittimità
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.