Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando i rigidi paletti procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. Quando un ricorso viene definito inammissibile, significa che la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, ma lo respinge per vizi di forma o di sostanza che ne precludono l’analisi. Questo caso evidenzia tre errori classici che portano a tale esito: la proposizione di motivi nuovi, la manifesta infondatezza delle richieste e la genericità delle censure.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte di Appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza di secondo grado, contestando diversi aspetti della decisione, tra cui l’affermazione della sua responsabilità penale, il riconoscimento della recidiva, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena inflitta.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. L’analisi si è concentrata non sul contenuto delle accuse, ma sulla correttezza formale e sulla fondatezza giuridica dei motivi di appello proposti.
Errore Procedurale: Motivi Non Proposti in Appello
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stato di natura puramente procedurale. Le critiche relative all’affermazione della responsabilità penale e al calcolo della recidiva non erano state sollevate nel precedente grado di giudizio, ossia nell’atto di appello. Il principio giuridico applicato è ferreo: non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione doglianze che dovevano essere formulate dinanzi alla Corte d’Appello. Questo vizio, definito “difetto di appello sul punto”, rende automaticamente inammissibile quella parte del ricorso.
Manifesta Infondatezza del Ricorso: Recidiva e Attenuanti
Un altro punto cruciale riguardava la richiesta di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva contestata. La Corte ha liquidato questa doglianza come “manifestamente infondata”. La ragione è tecnica ma fondamentale: la presenza di una “recidiva qualificata” è ostativa ex lege, cioè per diretta disposizione di legge, al giudizio di prevalenza richiesto. In altre parole, la legge stessa impedisce al giudice di considerare le attenuanti generiche più importanti di una recidiva di quella specifica gravità, rendendo la richiesta del ricorrente giuridicamente impossibile da accogliere.
La Genericità delle Censure sulla Pena
Infine, le lamentele sulla quantificazione della pena sono state bocciate perché “generiche”. Per contestare la misura della sanzione in Cassazione non è sufficiente affermare che essa sia eccessiva. È necessario articolare una critica specifica, precisa e giuridicamente argomentata, evidenziando un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del giudice di merito. Una critica vaga e non supportata da solidi argomenti legali viene considerata generica e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione rigorosa delle norme procedurali. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché presentava tre distinti profili di invalidità. In primo luogo, violava il principio devolutivo dell’appello, introducendo temi non discussi nel grado precedente. In secondo luogo, una delle richieste principali era manifestamente infondata in punto di diritto, cozzando contro un divieto esplicito previsto dalla legge in materia di recidiva. In terzo luogo, le restanti critiche erano formulate in modo generico, senza fornire alla Corte gli elementi necessari per una valutazione di legittimità. L’esito, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere liberamente i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, l’atto di impugnazione deve essere tecnicamente impeccabile, specifico nelle sue censure e giuridicamente fondato. Qualsiasi deviazione da questi canoni, come la proposizione di motivi nuovi, infondati o generici, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche per chi lo ha proposto.
Perché sono state respinte le critiche sulla responsabilità penale e sulla recidiva?
Perché queste contestazioni non erano state sollevate nell’atto di appello precedente. Nel giudizio di Cassazione non è consentito introdurre motivi di ricorso che non siano stati prima sottoposti alla valutazione della Corte d’Appello.
È possibile ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche in caso di recidiva qualificata?
No, l’ordinanza chiarisce che la recidiva qualificata è per legge (ex lege) un ostacolo al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Questo significa che la legge stessa vieta al giudice di considerarle più rilevanti della specifica aggravante.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull’affermazione della responsabilità penale per i reati ascritti all’imputato e sulla recidiva non sono consentite, in difetto di appello sul punto, mentre le doglianze sulla prevalenza delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, atteso che la recidiva qualificata è ostativa ex lege al richiesto giudizio di prevalenza, e quelle sulla quantificazione della pena sono generiche;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024