Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FOGGIA il 24/12/1951 parte offesa nel procedimento ci
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il 03/01/1982 AVITABILE NOME nato a COGNOME il 05/05/1971
avverso l’ordinanza del 04/11/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZA
dato a GLYPH
o alle parti
«ta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 42990/24 COGNOME (p.o.)
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che NOME COGNOME persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 6490/23 Proc.
Monza per i reati di cui agli artt. 368 e 323 cod. pen. – ricorre per cassazione avvers provvedimento di rigetto del reclamo
ex art. 410-bis cod. proc. pen.;
che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso
provvedimento di archiviazione, là dove esso è proponibile solo per lamentare l’abnormità
dell’atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen., accaduto nel caso di specie, al di là di quanto sostenuto dalla Difesa (Sez. 6, n. 12244 d
07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723);
che alla declaratoria d’inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè
de plano
all’esito di trattazione camerale non partecipata;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025