Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13918 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13918 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 04/08/1982
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
datolavviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti
giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica dell argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6
della sentenza impugnata sulla posizione della prevenuta, sti cui la Corte ha escluso che non fosse a conoscenza delle operazioni truffaldine poste in essere dal
padre, essendo confluiti, per diverse annualità, diversi migliaia di euro sui conti a lei intestati e non avendo fruito
della collaborazione di alcun dipendente per la conduzione dei terreni dichiarati nelle domande);
che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità
avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025