Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21148 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 25/02/2004
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 385 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in
particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del ricorrente per evasione, peraltro pacificamente ammessa dallo stesso durante
l’esame di convalida);
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio ritenuto
motivazionale quanto all’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 628 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato poiché
prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità in merito, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 4 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Consigliere COGNOME