Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21148 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 385 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in
particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del ricorrente per evasione, peraltro pacificamente ammessa dallo stesso durante
l’esame di convalida);
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio ritenuto
motivazionale quanto all’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 628 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato poiché
prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità in merito, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 4 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Consigliere Estensore