Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discutono più i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto, delineando i confini invalicabili per chi tenta di ottenere una nuova valutazione del merito. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti alla funzione della Corte.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di un illecito penale che includeva la sostituzione di persona, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse obiezioni sulla sua colpevolezza e sull’entità della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
L’esito del ricorso è stato negativo. La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile, analizzando e respingendo ogni singolo motivo. Vediamo perché.
Tentativo di Riesame del Merito
Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che lo aveva portato alla condanna. Tuttavia, la Corte ha rilevato che queste critiche non evidenziavano vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, ma miravano a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti”. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di fare ciò che non può fare: valutare nuovamente le prove e i fatti, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione interviene solo per vizi di legittimità, non per una diversa interpretazione del merito.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
Un altro motivo di ricorso è stato considerato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione di secondo grado, non può essere una semplice ripetizione. La Corte ha definito tali motivi “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché non assolvevano alla funzione di critica puntuale della sentenza impugnata.
Manifesta Infondatezza sulla Pena
Infine, il ricorrente lamentava l’eccessività della pena. Anche questo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale. Finché la decisione è motivata in modo congruo, come nel caso di specie, la Cassazione non può intervenire per modificarla.
Le Motivazioni e la Decisione della Corte
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di fondo risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un “terzo grado di merito” dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. I motivi del ricorso devono quindi denunciare errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici macroscopici nella motivazione, non contestare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. È fondamentale che il ricorso sia redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su questioni di legittimità. Tentare di trasformare la Cassazione in un’ulteriore sede di appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, come la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, ad esempio, tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità), se si limita a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata, o se i motivi sono manifestamente infondati.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’entità della pena decisa da un altro giudice?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare l’entità della pena se questa rientra nei limiti di legge e se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata. La graduazione della pena è un’attività discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4490  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso non appare essere stato dedotto in appello ed è comunque manifestamente infondato, posto che l’autore del fatto illecito presentandosi a nome di altri della cui identità illecitamente si appropriava effettivamente danneggiava anche le vittime di tale sostituzione persona
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (vedi p.5) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita i aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.6 della sentenz impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Roma 9/01/24
Il consigliere est.