Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21131 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 04/02/2001
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale (pag. 11 della sentenza) ha motivato tale diniego in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili. In tal modo si è
uniformata al consolidato orientamento di legittimità per il quale l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62
bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto,
non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui
assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
soprattutto dopo la modifica dell’art.
62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato
di incensuratezza dell’imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a da conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025
Il Presidente