Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze. Vediamo come la Suprema Corte ha valutato un caso in cui i motivi del ricorso sono stati giudicati manifestamente infondati, portando a una condanna per le spese e a una sanzione aggiuntiva.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. A sostegno della sua tesi, ha depositato anche una memoria difensiva, cercando di smontare la ricostruzione dei fatti che aveva portato alla sua incriminazione e condanna. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, sostenendo la presenza di vizi logici nel ragionamento dei giudici d’appello.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, valutando la validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
Manifesta Infondatezza dei Motivi
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’. Ciò significa che le argomentazioni presentate dall’imputato non sono state in grado di evidenziare alcuna ‘manifesta illogicità’ nella sentenza impugnata. In altre parole, le critiche mosse alla decisione della Corte d’Appello erano così deboli e prive di fondamento da non meritare neanche un esame approfondito. La ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica sono state considerate corrette e coerenti.
Mancata Utilità della Collaborazione
In secondo luogo, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare i benefici legati alla collaborazione. L’ordinanza sottolinea che le dichiarazioni rese dal ricorrente non avevano fornito alcun elemento di conoscenza utile a prevenire la commissione di nuovi reati. Questo requisito è essenziale per poter accedere a sconti di pena o altri vantaggi previsti dalla legge per chi collabora con la giustizia.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e diretta. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve individuare vizi specifici e palesi nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici gravi. In questo caso, il ricorso si è limitato a contestare la valutazione dei fatti senza dimostrare dove e come i giudici di merito avessero sbagliato in modo evidente. La valutazione della Corte è stata netta: le argomentazioni erano infondate e non aprivano la strada a una revisione del giudizio di colpevolezza.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna. Inoltre, ha comportato per il ricorrente una duplice sanzione economica: la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, da utilizzare solo in presenza di validi motivi giuridici, e non un tentativo per ritardare l’esecuzione di una sentenza. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici.
Per quali motivi principali un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, in quanto i motivi presentati non dimostravano illogicità nella ricostruzione dei fatti della sentenza precedente. Inoltre, le dichiarazioni del ricorrente non sono state considerate utili per la prevenzione di nuovi reati, escludendo così i benefici della collaborazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha escluso l’applicazione dei benefici legati alla collaborazione?
La Corte ha escluso tali benefici perché ha ritenuto che le dichiarazioni fornite dal ricorrente non contenessero elementi di conoscenza utili a prevenire la commissione di nuovi delitti, un requisito essenziale per ottenere le attenuanti previste per la collaborazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL NOME nato a ROMA il 18/11/1958
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso, la quale aggiungessi una memoria difensiva, di COGNOME è manifestamente infondato, perché i motivi di ricorso non dimostrano la presenza di manifeste illogicità nella ricostruzione e nella sussunzione dei fatti che hanno condotta alla incriminazione e alla condanna di COGNOME;
ritenuto, per altro verso, che correttamente la sentenza ha escluso l’applicazione della collaborazione, rimarcando che le dichiarazioni del ricorrente non hanno fornito elementi di conoscenza utili a prevenire la commissione di nuovi delitti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consigl e estensore
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