Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17702 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 9/01/2025 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e
sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma
1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si
aggiunge la genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che l’inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e
con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex
art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n.
8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2025
La Consigliera estensora
Il