Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma le sanzioni
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, le conseguenze per il ricorrente possono essere significative, non solo in termini di esito negativo ma anche economici. Con la recente ordinanza del 16 aprile 2025, la Sesta Sezione Penale ha ribadito questo principio, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le implicazioni di una sua reiezione.
Il caso in esame: un appello respinto
I fatti alla base della decisione riguardano un ricorso proposto da un individuo avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 9 gennaio 2025. Il ricorrente, nato a Vibo Valentia nel 1983, ha impugnato tale provvedimento davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
La Corte, presieduta dal Dott. Ercole Aprile e con relatrice la Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, ha proceduto all’esame degli atti e dei motivi del ricorso. All’udienza del 16 aprile 2025, dopo aver ascoltato la relazione della Consigliera, il collegio ha preso la sua decisione.
L’importanza dei requisiti per un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, come giudice di legittimità, non riesamina i fatti del processo, ma valuta se la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori. Perché un ricorso possa essere esaminato nel merito, deve rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Se questi mancano, il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze sollevate. Questo meccanismo serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema sia sommersa da appelli privi dei presupposti minimi.
Le motivazioni della decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, formalizzata nel dispositivo “P.Q.M.” (Per Questi Motivi), comporta due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento di Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che gravano inutilmente sul lavoro della Corte.
Sebbene l’ordinanza sia sintetica e non entri nel dettaglio dei motivi specifici che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità, la decisione finale è netta e sottolinea la rigidità con cui vengono valutati i presupposti per accedere al giudizio di legittimità.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un chiaro monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti prima di impugnare un provvedimento in Cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di ottenere una revisione della decisione impugnata, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende rappresenta un meccanismo fondamentale per tutelare l’efficienza della giustizia e disincentivare l’abuso dello strumento processuale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché privo dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, il giudice non si pronuncia sulla fondatezza delle ragioni dell’appellante.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, può essere obbligata a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende come sanzione.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese?
La sanzione pecuniaria, da versare alla Cassa delle ammende, ha una funzione deterrente. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari, dilatori o manifestamente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17702 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Vibo Valentia il 20.04.1983
avverso l’ordinanza del 9/01/2025 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e
sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma
1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si
aggiunge la genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che l’inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e
con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex
art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n.
8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2025
La Consigliera estensora
Il