Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, un esito che non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della stessa. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte, che ha fissato l’udienza per la discussione.
La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha risolto la questione in modo netto e definitivo. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni proposte, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando la mancanza dei requisiti minimi necessari per poter esaminare l’impugnazione. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni alla Base della Decisione
Sebbene il testo dell’ordinanza sia sintetico, è possibile desumere le ragioni che hanno guidato la Corte. La dichiarazione di inammissibilità deriva tipicamente da vizi che possono riguardare la forma dell’atto o la sostanza delle censure. Nel caso di specie, l’ordinanza fa riferimento alla necessità di individuare elementi ‘decisivi o rilevanti’ presenti nella sentenza impugnata. Questo suggerisce che i motivi del ricorso erano probabilmente generici, non specifici e non adeguatamente argomentati.
In altre parole, il ricorrente non è riuscito a evidenziare in modo chiaro e puntuale quali fossero gli errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della decisione precedente, ma deve articolare critiche precise, indicando le norme violate o i vizi logici del ragionamento seguito dai giudici di merito. La mancanza di questa specificità rende l’atto inidoneo al suo scopo e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole precise. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un tentativo senza conseguenze. Al contrario, comporta oneri economici non trascurabili, volti a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a finanziare, attraverso la Cassa delle ammende, progetti di recupero sociale.
Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti competenti, in grado di valutare con attenzione le reali possibilità di successo di un’impugnazione e di redigere atti che soddisfino i rigorosi requisiti richiesti dalla legge. Tentare la via del ricorso senza solide basi giuridiche si rivela non solo inefficace, ma anche economicamente svantaggioso.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. In questo caso specifico, la sanzione ammonta a 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in questo caso?
Anche se l’ordinanza è sintetica, si evince che il ricorso è stato ritenuto privo di motivi specifici e pertinenti. Probabilmente le argomentazioni erano troppo generiche e non individuavano chiaramente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, rendendo impossibile per la Corte procedere a una valutazione di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22735 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 30/04/1988
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile dei delitti di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, furto aggravato, tentato furto aggravato, furto in abitazione, tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio, è
manifestamente GLYPH
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l’indirizzo
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della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: Nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi
ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025.