Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 13/11/1990
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato
Premesso che NOME COGNOME lamenta la violazione di legge il vizio di motivazione con
riguardo alla sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato, nei suoi confronti, il giudizio di penale responsabilità (per avere violato gli obblighi inerenti
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di non rincasare dopo le ore 20:30 e di non uscire dopo le ore 07:30, non essendo stato trovato presso la propria
abitazione alle ore 23:25 del giorno 22 giugno 2021) in ordine al reato di cui all’art. 75
comma 1, d.lgs. 159/2011, negandogli le attenuanti generiche;
che le censure del ricorrente riguardanti la identificazione della sua
Considerato, abitazione da parte degli operanti risultano assolutamente generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato e la sua penale responsabilità;
Rilevato, inoltre, che quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha escluso di poterle concedere per l’assenza di elementi di segno positivo ed in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, assolvendo così il relativo obbligo motivazionale;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.