Ricorso Inammissibile: Lezione dalla Cassazione su Motivi Ripetitivi e Recidiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione analizzata oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di accesso al giudizio di legittimità e le ragioni che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea come la Suprema Corte non sia un terzo grado di giudizio dove ridiscutere il merito dei fatti, ma un organo deputato a garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso non rispetta questi confini, l’esito è segnato.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’imputato, attraverso i suoi difensori, aveva sollevato diverse censure sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado. I motivi di doglianza riguardavano principalmente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della sostituzione della pena detentiva. Inoltre, veniva eccepita l’avvenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 giugno 2024, ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un vaglio preliminare sulla loro ammissibilità. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non fossero idonei a superare questo vaglio, determinando la fine del percorso processuale per l’imputato e la definitività della condanna.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, uno per i primi tre motivi e uno per l’ultimo.
1. Ripetitività dei Motivi di Ricorso
I giudici di legittimità hanno osservato che i primi tre motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di profili di censura già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti per giustificare sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sia il rifiuto di sostituire la pena detentiva. Proporre nuovamente le stesse questioni in Cassazione senza addurre nuove e specifiche critiche sulla violazione di legge o sul vizio logico della motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso un tentativo di ottenere un inammissibile riesame dei fatti.
2. L’Eccezione di Prescrizione Manifestamente Infondata
L’ultimo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. L’imputato aveva eccepito l’estinzione del reato per decorso del tempo, ma nel suo calcolo non aveva tenuto conto di un elemento cruciale: la recidiva qualificata (ex art. 99, comma IV, c.p.) che gli era stata contestata e ritenuta sussistente nel corso del processo. La presenza di tale aggravante comporta un aumento dei termini di prescrizione, rendendo l’eccezione del tutto priva di fondamento. Questo errore di calcolo ha reso il motivo palesemente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in una mera riproposizione delle argomentazioni già sconfessate nei precedenti gradi di giudizio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi sono meramente ripetitivi di argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito, o se sono manifestamente infondati, come nel caso di un’eccezione di prescrizione che non considera aggravanti come la recidiva.
Cosa succede se si ripropongono in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
Riproporre le stesse doglianze senza evidenziare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) porta a una dichiarazione di inammissibilità. La Cassazione non riesamina i fatti, ma controlla solo la corretta applicazione del diritto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i tre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi d giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato d doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, al giudizio ostativo speso rispetto alla sostituzione della pena detentiva irrogata mentre l’ulti manifestamente infondati in quanto la prospettata prescrizione risulta eccepita senza considerare la recidiva ex ad 99 comma IV cp contestata e ritenuta nel caso;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.