Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche secondo la Cassazione
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma può comportare anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra chiaramente questo principio, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione di una Sentenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Pordenone. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione di primo grado portando la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare della Corte, che lo ha giudicato non meritevole di essere discusso nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 maggio 2025, ha messo un punto fermo sulla vicenda, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, senza le formalità di un’udienza pubblica, come previsto dalla legge in casi di manifesta infondatezza o carenza dei presupposti.
La Procedura Semplificata
La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma consente ai giudici di legittimità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ‘de plano’, ovvero senza discussione orale, quando le ragioni dell’inammissibilità sono evidenti. Questo strumento mira a velocizzare i tempi della giustizia, evitando di appesantire il ruolo delle udienze con ricorsi palesemente destinati al rigetto.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione
La conseguenza più tangibile per il ricorrente è stata di natura economica. Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la Cassazione lo ha condannato a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali, cioè i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Il versamento di una somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia programmi di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni Giuridiche
Le motivazioni della Corte si fondano sull’evidenza che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è una decisione sul torto o la ragione nel merito, ma un giudizio preliminare che blocca l’accesso all’esame della questione. La condanna alla sanzione pecuniaria, prevista dalla legge, ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, dall’altro, dissuadere dalla presentazione di impugnazioni temerarie o dilatorie che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere fondato su motivi solidi e specifici previsti dalla legge. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di incorrere in ulteriori e pesanti sanzioni economiche. La decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la base giuridica per dichiarare un ricorso inammissibile senza le formalità di un’udienza?
La decisione si basa sull’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso con una procedura semplificata, senza formalità, quando questa risulta palese.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile in questo specifico caso?
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24176 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/11/1983
avverso la sentenza del 18/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE
[dato av>rig6alle partt udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Gip – Gup, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc
pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa, per il reat pluriaggravato di furto in abitazione;
Considerato che il ricorso proposto dall’imputato, che contesta vizi motivazione in ordine alla determinazione della pena, va dichiarato
inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art.
comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imput al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’e
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu sicurezza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. pro pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente