Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze di un ricorso inammissibile presentato dinanzi alla Corte di Cassazione. Questa decisione evidenzia come il sistema giudiziario disponga di strumenti per gestire in modo rapido ed efficiente le impugnazioni che non rispettano i requisiti previsti dalla legge, con importanti ripercussioni per il ricorrente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi applicati dai giudici supremi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Milano. L’imputato, attraverso il proprio legale, ha sollevato diverse questioni, che spaziavano dalla presunta erronea qualificazione giuridica del fatto contestato all’illegalità della pena inflitta, contestando la correlazione tra la richiesta e la decisione finale.
Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione per valutarne la fondatezza e, prima ancora, l’ammissibilità.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha optato per una soluzione netta e rapida: ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei presupposti necessari affinché l’impugnazione potesse essere esaminata.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma significativa, pari a 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questo esito sottolinea la serietà con cui l’ordinamento considera la presentazione di ricorsi privi dei requisiti di legge.
La Procedura Semplificata ‘Senza Formalità’
Un aspetto cruciale della decisione è la modalità con cui è stata pronunciata. La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che le consente di dichiarare l’inammissibilità “senza formalità”. Si tratta di una procedura accelerata, riservata ai casi in cui l’inammissibilità appare manifesta, che permette di definire il giudizio in camera di consiglio senza la necessità di una pubblica udienza, ottimizzando così i tempi della giustizia.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione diretta della normativa processuale. Sebbene il testo dell’ordinanza non entri nel dettaglio specifico dei motivi di inammissibilità del ricorso, fa riferimento alle categorie generali che giustificano una tale pronuncia. Queste includono, ad esempio, la genericità dei motivi, la proposizione di censure di fatto non consentite in sede di legittimità o la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
La declaratoria di inammissibilità implica che il ricorso era affetto da vizi tali da impedirne l’esame nel merito. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza diretta prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario.
Conclusioni
L’ordinanza rappresenta un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione che siano rigorosi, specifici e giuridicamente fondati. La procedura ‘senza formalità’ per dichiarare un ricorso inammissibile è uno strumento essenziale per garantire l’efficienza della Corte di Cassazione, permettendole di concentrarsi sui casi che presentano questioni di diritto meritevoli di approfondimento. Per il cittadino, la conseguenza di un ricorso mal proposto non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche un significativo onere economico, come dimostra la condanna al versamento di 4.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il contenuto e le ragioni dell’impugnazione perché questa non rispetta i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 4.000,00 euro.
Cosa si intende per declaratoria ‘senza formalità’ secondo l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.?
È una procedura rapida e semplificata che la Corte di Cassazione può adottare per decidere i ricorsi che appaiono palesemente inammissibili, senza necessità di una udienza pubblica e di ulteriori complesse formalità processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17944 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza dell’Il settembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a El Hilali Radouane la pena di
anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di
motivazione.
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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