Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione sui Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di un esame nel merito. Quando si presenta un ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel vivo della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla sua conformità alla legge. Il caso in oggetto, deciso con ordinanza del 4 aprile 2025, riguarda proprio un ricorso dichiarato inammissibile per genericità e violazione dei limiti procedurali.
I Fatti di Causa
Un soggetto proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 7 novembre 2024. L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento o la riforma di tale decisione, ritenuta pregiudizievole.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio della Settima Sezione Penale, la quale ha il compito di verificare, tra le altre cose, la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per poter procedere a un esame approfondito.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha concluso il procedimento con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha impedito qualsiasi discussione sul merito della vicenda, bloccando l’iter processuale in una fase preliminare. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso temerario o inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, entrambi legati a vizi procedurali dell’atto di impugnazione.
Il primo motivo di inammissibilità è la genericità del ricorso. Un’impugnazione, per essere valida, deve contenere motivi specifici, chiari e pertinenti, indicando con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di diritto che ne giustificherebbero l’annullamento. Un ricorso formulato in termini vaghi, che non individua le critiche in modo puntuale, non consente alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità e viene, pertanto, considerato inammissibile.
Il secondo e decisivo motivo risiede nella violazione dei limiti imposti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma restringe notevolmente le ragioni per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro le sentenze di ‘patteggiamento’. Il legislatore ha previsto che tali sentenze possano essere impugnate solo per motivi specifici, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, escludendo contestazioni generiche o relative all’accordo raggiunto tra le parti. Il ricorso in esame, essendo stato proposto al di fuori di questi casi tassativamente previsti, è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’accesso ai gradi superiori di giudizio non è incondizionato, ma subordinato al rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo si rivela un’azione inutile per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il proponente. La decisione sottolinea l’importanza per i difensori di redigere atti di impugnazione con la massima precisione e di verificare scrupolosamente l’aderenza ai limiti normativi, specialmente in materie, come quella dei ricorsi avverso le sentenze di patteggiamento, dove le maglie dell’impugnazione sono particolarmente strette.
Per quali motivi principali la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era generico e perché è stato proposto al di fuori dei casi specificamente previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica la ‘genericità’ di un ricorso in questo contesto?
Significa che l’atto di impugnazione non conteneva motivi specifici e critiche puntuali contro la sentenza, ma si limitava a contestazioni vaghe, non idonee a consentire alla Corte un esame di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16239 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16239 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a GALATINA il 16/11/1984
avverso la sentenza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 43036/24 Sbrò
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pe
applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancat esame delle cause di proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen.;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di
imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 d
17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv.
272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. comma 2 -bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025