Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce l’Irrilevanza degli Atti Non Essenziali
Quando la difesa lamenta la mancanza di un atto nel fascicolo processuale, è sempre un motivo valido per annullare una decisione? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34700/2024, ha fornito una risposta chiara, dichiarando un ricorso inammissibile e sottolineando un principio fondamentale: non basta denunciare un’omissione formale, bisogna dimostrare che l’atto mancante era davvero essenziale e avrebbe potuto cambiare l’esito della decisione. Questo caso offre spunti cruciali sulla strategia difensiva e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di misure cautelari.
I Fatti del Caso
Un soggetto, posto agli arresti domiciliari per tentato furto aggravato, decideva di impugnare l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura. Il furto era stato tentato all’interno di un cantiere per la realizzazione di un museo archeologico, commissionato dalla locale Sovrintendenza ai beni culturali.
Il fulcro del ricorso per cassazione era una questione prettamente procedurale: la difesa sosteneva che al Tribunale del Riesame non fosse stato trasmesso il verbale stenotipico delle dichiarazioni rese dal Soprintendente durante l’udienza di convalida dell’arresto. Secondo il ricorrente, tale verbale era un documento cruciale, in quanto solo da esso si sarebbero potute desumere informazioni decisive, come la legittimazione della Sovrintendenza a sporgere querela e l’effettiva operatività del cantiere.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto completamente la tesi difensiva, bollando il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che l’obbligo di trasmissione di atti riguarda principalmente documenti sopravvenuti e oggettivamente favorevoli all’indagato, che non era la situazione in esame. Il verbale delle dichiarazioni del querelante in sede di convalida, infatti, non è un atto nuovo, ma una mera conferma di quanto già esposto nell’atto di querela. La Corte ha quindi stabilito che, per valutare la legittimità della misura cautelare, la querela presentata era di per sé un documento completo e sufficiente.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel dettaglio, la Cassazione ha sviluppato il suo ragionamento su tre punti chiave:
1. Completezza della Querela: Il Tribunale aveva correttamente ritenuto la querela un atto valido e completo. In essa, il Soprintendente aveva già specificato chiaramente che nel sito era attivo un cantiere per un museo e che i lavori erano solo temporaneamente sospesi in attesa di un rifinanziamento. Questi elementi erano sufficienti per stabilire sia la legittimazione a sporgere querela sia il contesto del reato.
2. Natura dell’Atto Omesso: Il verbale mancante non rientrava nella categoria degli “atti sopravvenuti favorevoli” per i quali vige un obbligo di trasmissione. Si trattava, invece, di un atto utilizzato ab origine (fin dall’inizio), la cui trascrizione richiede tempi tecnici (“fisiologici”) che possono giustificarne il ritardo nella trasmissione. Non si trattava, quindi, di una negligenza o di un’irregolarità procedurale.
3. Mancanza di un Pregiudizio Concreto: Il ricorrente, secondo la Corte, ha fallito nel punto più importante. Non è stato in grado di indicare quale specifico “elemento favorevole” sarebbe emerso dal verbale non trasmesso. Lamentare un’omissione senza specificare come essa abbia concretamente danneggiato la posizione difensiva rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: le impugnazioni non possono basarsi su formalismi fini a se stessi. Per contestare efficacemente un provvedimento, specialmente in Cassazione, è necessario andare al cuore della questione, dimostrando non solo che c’è stato un errore procedurale, ma anche che tale errore ha avuto un impatto concreto e negativo sulla posizione dell’indagato. Dichiarare un ricorso inammissibile perché non si evidenzia un reale pregiudizio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti vengano oberate da contestazioni pretestuose o speculative. Per la difesa, ciò significa che ogni doglianza deve essere supportata da argomentazioni specifiche e pertinenti, capaci di dimostrare l’effettiva rilevanza dell’atto o della procedura contestata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato che il documento mancante (il verbale di udienza) fosse essenziale per la decisione. La Corte ha ritenuto che la querela originaria contenesse già tutte le informazioni necessarie e che il ricorso fosse generico, non indicando alcun elemento favorevole concreto che sarebbe emerso dal verbale.
La mancata trasmissione di un atto al Tribunale del Riesame costituisce sempre un’irregolarità?
No. Secondo la sentenza, non costituisce un’irregolarità se l’atto non è né un “atto sopravvenuto oggettivamente favorevole” all’indagato, né un documento essenziale per la decisione. Se l’atto è solo una conferma di elementi già noti e presenti nel fascicolo, la sua mancata trasmissione non vizia la procedura.
Cosa deve dimostrare chi ricorre in Cassazione per l’omessa trasmissione di un atto?
Chi ricorre deve dimostrare due cose: primo, che l’atto non trasmesso era essenziale e decisivo ai fini della decisione impugnata; secondo, deve indicare specificamente quali elementi favorevoli alla propria posizione sarebbero emersi da tale atto. Non è sufficiente lamentare la mera omissione formale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34700 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34700 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ dì CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sen e le conclusioni del PG PASQUALE RAGIONE_SOCIALE c.)-^n –Le& G.e5 2-~ ‘
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania, adito per il riesame RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza resa dal Tribunale di Ragusa con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari a NOME COGNOME, ha confermato la predetta ordinanza.
Il ricorrente affida il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in cui evidenzia ch sarebbe stata omessa la trasmissione al Tribunale del riesame del verbale stenotipico RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni testimoniali rese all’udienza di convalida dal Soprintendente ai beni culturali che ha proposto la querela per il tentato furto aggravato commesso in un edificio di proprietà del RAGIONE_SOCIALE in cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione commissionati dalla Sovraintendenza, verbale da ritenersi necessario posto che solo da esso emergerebbero sia la qualità, in capo alla Sovrintendenza, di soggetto appaltante, sia l’attualità de lavori. Difetterebbe poi del tutto la motivazione in ordine alla validità del querela.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Va rilevato che, secondo la stessa prospettazione difensiva, nel caso in esame non si controverte di atti sopravvenuti oggettivamente favorevoli all’indagato e di cui è stata omessa la trasmissione per i quali sussiste l’obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, (Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017, Navarria, Rv. 271919-01), bensì del verbale RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal querelante, all’udienza di convalida, a conferma di quanto esposto in querela. In tal caso dunque deve escludersi il compimento di qualunque irregolarità o difetto di diligenza in quanto non si tratta di a sopravvenuti oggettivamente favorevoli all’indagato er-i-raSti , bensì di un atto, utilizzato ab origine, non essenziale ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, attesa la presenza RAGIONE_SOCIALEa querela, e non trasmesso al Tribunale, come questo evidenziato, attesi «i tempi fisiologici per la trascrizione del verbale di udienza a cura del servizio d stenotipia».
Il Tribunale, ponendo in luce tali elementi e basandosi su quanto emerge dalla querela – in cui il Sovraintendente ha specificatamente dichiarato che, nel sito in cui è stato perpetrato il tentato furto di cui è accusato il ricorre sussiste «un cantiere in atto per la creazione del museo archeologico di Ragusa » e che i «lavori sono temporaneamente sospesi in attesa di un rifinanziamento da parte del RAGIONE_SOCIALE» – ha ritenuto tale atto valido e del tutto completo ai fini d individuare, in capo al Sovraintendente, la legittimazione a sporgere querela e, di conseguenza, del tutto ininfluenti le dichiarazioni rese dal predetto all’udienza di convalida. A fronte di tale percorso logico-ricostruttivo seguito dal Tribunale del riesame, nessuna critica coerente è stata svolta dal ricorrente e non è stato
evidenziato alcun elemento favorevole allo stesso che emergerebbe dal verba non trasmesso di talché il ricorso non può che ritenersi manifestame infondato.
4. Alla luce RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inammissibilità del ricorso consegue la conda del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di e tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa d ammende.
Roma, 24 maggio 2024
CORTE DI CAISAZIONE V SEZIONE PENALE