Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato a BRINDISI il 24/03/1986
avverso l’ordinanza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTA E rANQIDIPPATA IN DIRITTA
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiar inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME soggetto condannato, con sentenza del
Tribunale di Brindisi del 05/1
9P0 9 1 (sentenza parzialmente riformata in secondo grado il
02/11/2022 e passata in giudicato il 21/09/2023) alla pena di anni sei, mesi otto e giorni v di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, ricettazi
furto tentato e consumato aggravato – volta alla declaratoria di non operatività della riten continuaz ione, con riferimento ai reati di furto tentato e consumato aggravato, in ragio
dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (la difesa, dunque, ha chiesto al gi dell’esecuzione, stante la mancanza di querela in ordine a tali reati, di eliminare dalla
complessiva, inflitta al condannato, i relativi aumenti sanzionatori).
g.
Ricorre per r.2ec2i
O
n e l’interessato, a mezzo dewavv. NOME COGNOME rli2iii if-c
mdo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la Corte di ap
erroneamente dichiarato tale inammissibilità, ritenendo che la questione fosse stata decisa dal
Corte di cassazione, nel ricorso avverso la sentenza di condanna.
L’irnpugnazione è inammissibile. Vengono riprodotti, infatti, profili di censura ampiamente valutati dal giudice dell’esecuzione, che ha disatteso le doglianze difensiv applicando le norme di interesse in maniera ineccepibile, oltre che adottando una struttur motivazionale esaustiva, lineare e priva di spunti di contraddittorietà e, pertanto, meritevo rimanere immune da rilievi in questa sede. La richiesta difensiva, infatti, si tra sostanzialmente in una istanza di revoca, in casi non consentiti, della sopra detta pronuncia condanna.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.