Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non tutti i provvedimenti del giudice possono essere oggetto di impugnazione. La decisione evidenzia come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta di un’impugnazione proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge, specialmente quando si tratta di atti non definitivi. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la distinzione tra provvedimenti interlocutori e sentenze definitive.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torre Annunziata. Avverso tale sentenza, due soggetti avevano proposto un’impugnazione. La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 29 febbraio 2024, aveva ‘convertito’ questa impugnazione in un appello, di fatto riqualificando l’atto e instradandolo verso il corretto grado di giudizio.
Contro questa ordinanza di conversione, i due soggetti hanno deciso di presentare un ulteriore ricorso alla Sesta Sezione penale della stessa Corte di Cassazione, ritenendola lesiva dei loro interessi.
La Decisione della Suprema Corte
Con l’ordinanza del 11 luglio 2024, la Sesta Sezione Penale ha messo la parola fine alla questione, dichiarando il ricorso presentato dai due imputati inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni, ma si è fermata a un controllo preliminare di ammissibilità.
La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione tipica per chi promuove un ricorso ritenuto inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella natura del provvedimento impugnato. La Cassazione ha spiegato che l’ordinanza precedente, quella che convertiva l’impugnazione in appello, era un provvedimento meramente interlocutorio. Questo tipo di atto non determina un giudizio definitivo di condanna, ma si limita a regolare lo svolgimento del processo.
Il principio giuridico applicato è chiaro: i ricorsi possono essere proposti solo contro decisioni che hanno un carattere di definitività e che incidono sulla libertà o sul patrimonio dell’imputato in modo conclusivo. I provvedimenti che, come in questo caso, si limitano a gestire la procedura, non sono autonomamente impugnabili con questo mezzo. La Corte ha definito questa inammissibilità come ‘genetica’, ovvero intrinseca alla natura stessa dell’atto impugnato. In virtù dell’art. 625, comma 4, del codice di procedura penale, tale declaratoria può avvenire senza particolari formalità, proprio per la sua palese evidenza.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio di economia processuale e di tassatività dei mezzi di impugnazione. L’insegnamento per gli operatori del diritto e per i cittadini è che è fondamentale distinguere la natura dei provvedimenti giudiziari prima di intraprendere un’azione legale. Impugnare un atto interlocutorio non solo non porta al risultato sperato, ma comporta conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione della Cassazione serve da monito: le vie del processo sono rigidamente tracciate e un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insuperabile quando non si rispettano le regole del gioco.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era stato proposto contro un’ordinanza interlocutoria, ovvero un provvedimento che non definisce il giudizio con una condanna ma si limita a regolare aspetti procedurali. Tali atti non sono impugnabili con questo specifico mezzo.
Cosa si intende per provvedimento meramente interlocutorio?
È una decisione del giudice emessa nel corso del processo che non ne determina la conclusione, ma risolve questioni procedurali, come la qualificazione di un’impugnazione. Non è una sentenza di condanna o di assoluzione.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32868 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che i ricorsi, proposti avverso ordinanza della Seconda Sezione penale di questa Corte del 29 febbraio 2024 che ha convertito la propos impugnazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Torre Annunziata in appello è inammissibile perché proposto al di fuo dei casi consentiti in ragione della non impugnabilità con tale mezz provvedimenti meramente interlocutori che non determinano un giudizio definitivo di condanna e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata sen formalità, ai sensi dell’art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con consegu condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma i favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo;
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P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’il luglio 2024
La AVV_NOTAIO relatrice