Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24659 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24659 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASORIA il 25/03/1976
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
considerato, in particolare, che entrambi i motivi di ricorso inerenti alla penale responsabilità del ricorrente richiedono una alternativa rivalutazione
delle fonti di prova, inammissibile in sede di legittimità, e sono, anche, manifestamente infondati in quanto non si misurano con le corrette e adeguate
valutazioni della Corte d’appello di Napoli che, con motivazione logica e immune da vizi, ha ritenuto sussistente tanto l’elemento oggettivo quanto elemento
soggettivo del reato in esame (v. in particolare pag. 2; sul punto Sez. 1, n.
41408 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277137 – 01 secondo cui «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la
condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo,
con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada»).
considerato, altresì, che è la censura relativa all’insufficienza degli elementi di prova acquisiti ai fini della decisione in sede di rito abbreviato è stata formulata in modo del tutto generico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025
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