Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Rinuncia ai Motivi nel Concordato in Appello
L’esito di un processo penale può essere definito attraverso vari istituti procedurali, tra cui il concordato in appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile presentato dopo aver accettato tale accordo. Comprendere questo meccanismo è fondamentale, poiché la rinuncia a specifici motivi di impugnazione in una fase del giudizio preclude la possibilità di riproporli successivamente, con importanti implicazioni economiche e processuali per l’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna a due anni di reclusione emessa dal Tribunale di Milano. In sede di appello, l’imputato e la procura generale raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, noto come “concordato in appello”.
In virtù di tale accordo, la Corte d’Appello di Milano riformava la precedente sentenza, riducendo la pena a un anno e quattro mesi di reclusione. L’accordo, per sua natura, implicava la rinuncia da parte dell’imputato ai motivi di appello precedentemente formulati.
Il Ricorso in Cassazione e il vizio di motivazione
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Il ricorso si basava su un unico motivo: il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge, con specifico riferimento alla mancata disamina da parte della Corte d’Appello di eventuali cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. (la cosiddetta “immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”).
In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici di secondo grado non avessero valutato la possibilità di assolverlo, nonostante l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale tanto semplice quanto ferreo: non si può contestare in una sede superiore un punto al quale si è espressamente rinunciato in una fase precedente.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che l’argomento dedotto nel ricorso – la mancata valutazione delle cause di proscioglimento – era stato oggetto di espressa rinuncia in sede di accordo sull’applicazione della pena in appello. L’istituto del concordato ex art. 599-bis c.p.p. si basa proprio su uno scambio sinallagmatico: l’imputato ottiene una riduzione della pena e, in cambio, rinuncia a far valere i propri motivi di gravame.
Di conseguenza, la Corte d’Appello non aveva alcun obbligo di motivare in merito a questioni che erano state volontariamente escluse dal dibattito processuale per volontà dello stesso imputato. La pretesa di far valere in Cassazione un motivo a cui si era rinunciato rende il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi che potessero far ritenere l’impugnazione immune da colpa.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: le scelte strategiche compiute durante il processo hanno conseguenze definitive. Il concordato in appello può essere uno strumento vantaggioso per l’imputato, ma comporta la rinuncia consapevole e definitiva ai motivi di impugnazione oggetto dell’accordo. Presentare un successivo ricorso basato proprio su tali motivi si traduce inevitabilmente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni scelta difensiva, comprendendone appieno tutte le implicazioni future.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato aveva basato la sua impugnazione su un motivo al quale aveva espressamente rinunciato in sede di “concordato in appello”, un accordo che prevede la riduzione della pena in cambio della rinuncia ai motivi di gravame.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in € 3.000,00.
La Corte d’Appello era tenuta a motivare sulle cause di proscioglimento nonostante il concordato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, avendo l’imputato rinunciato ai motivi di appello con l’accordo, la Corte d’Appello non era tenuta a fornire alcuna motivazione sui punti oggetto della rinuncia, inclusa la potenziale esistenza di cause di proscioglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 01/09/1963
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 marzo 2024 la Corte di appello di Milano riformava ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. la precedente sentenza del 6 luglio 2023 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 2 di reclusione, applicando la pena di anni 1 e mesi di 4 di reclusione in accordo tra le parti avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione, l’erronea applicazione e l’inosservanza di legge con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l’argomento con esso dedotto era stato espressamente rinunciato in sede di accordo sull’applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal ché nulla doveva motivare la Corte meneghina in ordine ad esso;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024
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il Presidente