Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
gli altri datiidei tticativt norma dei’ art. 52
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SORIANELLO il 23/09/1973
omettere le ger .ralità e
l’OTeo ir
, AAnto:
1:1 disposto d’L 5cio
D a richiststo
parte
Si imposto dirli leggo
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
-tiete-awi-se-a-1~;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME deduce con un unico motivo di ricors ) vizi
cumulativi di violazione di legge e di motivazione sul trattamento sanzionz torio inflitto con la sentenza impugnata a seguito di concordato sulla pena ai sensi
dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnaziom che
deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivc non deducibile, avendo la Corte territoriale recepito il contenuto dell’accordo non
essendo stato prospettato alcun profilo di illegalità della pena;
ritenuto, infatti, che in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599- bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione propos 😮 in
relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio proces ;uale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisioni del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illeilalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279 ;04).
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanni i del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr !mila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso ibbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della caL sa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025
Il Consiglie GLYPH este
Il Presidente