Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a MATERA DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
Lc – Igo avviso alle parti;)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la parte civile NOME COGNOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato l’assoluzione dall’imputazione di
minaccia aggravata di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1
cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dal COGNOME (Sez. U, n. 8914 del 21/12/20
– dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo provvedimento […] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica
apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esser sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
cassazione»);
rilevato, pertanto, all’inammissibilità – da dichiararsi de plano
ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. – consegue,
ex art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di
una somma che appare equo determinare in euro quattromila, poiché l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.