Ricorso inammissibile: le conseguenze economiche della colpa
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7 Penale, n. 22788/2025) offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a titolo di sanzione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato, arenandosi su un ostacolo di natura puramente procedurale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha concluso il procedimento con una pronuncia di inammissibilità. È fondamentale comprendere che tale decisione non entra nel vivo della questione (non stabilisce cioè se il ricorrente avesse ragione o torto sui fatti contestati), ma si ferma a un livello preliminare. Il giudice ha rilevato che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere validamente esaminato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice:
1. Il ricorso è stato respinto senza alcuna valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.
2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Colpa del Ricorrente come Criterio Decisivo
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nella motivazione addotta per giustificare la sanzione economica. La Corte ha specificato che l’inammissibilità del ricorso era “riconducibile a colpa del ricorrente”. Questo passaggio è cruciale e si fonda su un principio consolidato, richiamato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
In pratica, quando l’errore che rende l’atto inidoneo allo scopo è imputabile a negligenza, imperizia o superficialità della parte che lo ha presentato, scatta una sanzione. Non si tratta di una punizione automatica per la semplice sconfitta, ma di una conseguenza diretta di un’attività processuale condotta in modo non conforme alle regole. L’obiettivo della norma è scoraggiare la presentazione di ricorsi avventati, dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame ribadisce un importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La fase dell’impugnazione, specialmente in Cassazione, è altamente tecnica e non ammette improvvisazione. Un ricorso inammissibile non è un evento neutro: comporta la cristallizzazione della sentenza precedente e l’addebito di costi talvolta ingenti.
L’ordinanza evidenzia come la responsabilità di un’impugnazione corretta ricada sulla parte, la quale deve affidarsi a professionisti competenti per evitare di incorrere in errori procedurali fatali. La condanna a 3.000 euro non è una semplice tassa sulla giustizia, ma una vera e propria sanzione per aver promosso un ricorso viziato da una colpa evitabile, un principio che garantisce serietà ed efficienza al processo penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa, di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma di denaro oltre alle spese?
Il ricorrente è stato condannato a versare una somma alla cassa delle ammende perché l’inammissibilità del suo ricorso è stata ritenuta conseguenza di una sua colpa, secondo il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000. Questo avviene per sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria imposta in questo caso specifico?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che la somma da versare alla cassa delle ammende, a titolo di sanzione per il ricorso inammissibile, è pari a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22788 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22788 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 26/07/1984
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma indi epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR 309/19
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermaz responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è del tutto generica e aspecífica, non tenendo con satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. V
rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione imp
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le afferm del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n.
03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268
COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrent Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagame delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 eur favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e pr versament della somma di € 3.000,00 in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore v
Il Pridnte