Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PONTASSIEVE il 06/07/1942
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
f
Rilevato che
COGNOME NOME all’esito di rigetto, da parte del giudice dell’esecuzione
dell’istanza di dissequestro dei cani di sua proprietà perché, di fatto, detenuti dal coimpu
COGNOME NOMECOGNOME nei cui confronti è stata emessa pronuncia di condanna per il reato di cui all’a
727 cod. pen., articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione dell’art. 240 cod. p
(capo 1), contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza irrevocabile di assoluzio emessa nei suoi confronti (capo 2), violazione dell’art. 27 Cost. e dell’art. 2 cod. pen. (cap
nonché l’errata applicazione dell’art. 727, comma 2, cod. pen. (capo 4);
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall’a
585 cod. proc. pen., in quanto: a) l’ordinanza impugnata, di rigetto dell’istanza di disseques depositata in data 24 gennaio 2025, è stata notificata all’attuale ricorrente il 27 gennaio 20
b) il termine per impugnare detto provvedimento, siccome provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, è pari a 15 giorni dalla notifica dell’avviso di deposito d
stesso, ex
art. 585, comma 1, lett.
a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen.; c) il presente ricorso
è stato presentato a mezzo p.e.c. solo in data 26 febbraio 2025;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.