Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16824 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16824 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 27/11/1988
avverso la sentenza del 03/10/2024 del GIUDICE COGNOME di FIRENZE
I llato avviso alleti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso (così qualificato dal Tribunale di Firenze) di RAGIONE_SOCIALE ed provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena
d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
Rilevato che l’impugnazione risulta proposta da difensore non iscritto, al momento
della presentazione, nell’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile,
de plano, ai
sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere
condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.