Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24444 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24444 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 28/07/1984
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17 maggio
2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Crotone il 15 giugno 2023, h ridotto a mesi 8 di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME ritenuto colpevole del rea
cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 20
fatto commesso in Cutro in data successiva al 23 settembre 2021.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenut
penalmente rilevante la condotta dell’imputato; questi, infatti, dopo aver conseguito il reddit cittadinanza, ha omesso di comunicare all’ente erogatore di essere stato sottoposto agli arresti
domiciliari in data 23 settembre 2021, integrando tale omissione la sussistenza del reato, venendo in rilievo un’informazione rilevante ai fini della sospensione del beneficio, ai sensi d
art. 7 e 7
ter del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019.
Ritenuto che la doglianza difensiva si articola nella riproposizione di una questione, ossia rilevanza penale del fatto, che nella sentenza gravata ha già trovato una risposta pertinente.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio2025.