Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Nuovi
Quando si impugna una sentenza, non basta avere ragione: è fondamentale sapere come presentare le proprie argomentazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la mera ripetizione di motivi già esaminati e respinti in appello conduce a un ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti importanti sull’efficacia e la corretta formulazione dei ricorsi per Cassazione, evidenziando come la pigrizia argomentativa possa essere fatale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Rieti per il reato di furto aggravato. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso
I punti sollevati dal ricorrente riguardavano due aspetti centrali della sua posizione processuale:
1. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si lamentava un vizio di motivazione per non aver riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., che si applica a reati di modesta entità.
2. Mancata esclusione della recidiva: Il secondo motivo criticava la sentenza d’appello per non aver escluso l’aggravante della recidiva, che comporta un trattamento sanzionatorio più severo.
Entrambi i motivi, tuttavia, presentavano una debolezza strutturale che si sarebbe rivelata decisiva.
Le Motivazioni della Suprema Corte: la Critica alla Pedissequa Reiterazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la natura dei motivi proposti. Essi non costituivano una critica puntuale e specifica alla sentenza della Corte d’Appello, bensì una semplice e “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e, soprattutto, già respinto nel secondo grado di giudizio.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva affrontato entrambi i punti, fornendo una motivazione “immune da vizi”. Di fronte a una motivazione completa e logicamente coerente, il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare specifiche falle nel ragionamento dei giudici di secondo grado, non limitarsi a riproporre le medesime doglianze. Questa impostazione ha trasformato il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La conseguenza è stata inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso inammissibile è una sanzione processuale per chi non rispetta le regole del giudizio di legittimità. Per evitare tale esito, è indispensabile che il ricorso non sia una copia del precedente atto di appello, ma un’analisi critica mirata a scardinare la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. È necessario dimostrare dove e perché il giudice di merito ha sbagliato, evidenziando contraddizioni, illogicità o violazioni di legge. Ripetere argomenti già vagliati e motivatamente respinti equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a un sicuro rigetto con conseguente condanna alle spese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti richiesti dalla legge, ad esempio quando, come in questo caso, si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza muovere critiche specifiche e nuove alla sentenza impugnata.
Cosa significa “pedissequa reiterazione” dei motivi di appello?
Significa riproporre letteralmente e senza alcuna rielaborazione critica gli stessi motivi già presentati e discussi davanti alla Corte d’Appello. Questo approccio non è consentito nel ricorso per Cassazione, che richiede una critica mirata al ragionamento del giudice del grado precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47096 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a RIETI il 05/05/1970
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Rieti per il reato di cui all’ art. 624,625 n.8 bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione per la mancata applicazione della condizione di procedibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e il secondo motivo con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, sono entrambi fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi (p.2 della sentenza impugnata sia in relazione all’art.131 bis cod. pen. sia in relazione alla mancata esclusione della recidiva).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il çonsigliere estensore
Il Presidente