Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Mal Posto
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede motivi solidi e giuridicamente fondati. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di basare le proprie doglianze su vizi sostanziali e non su meri errori formali. Analizziamo insieme questa decisione per capire quando un’impugnazione rischia di essere respinta e quali sono i costi associati.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’appellante contestava la decisione di secondo grado, sollevando due questioni principali che, a suo dire, avrebbero dovuto portare all’annullamento della condanna o a una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso: Tra Errore Materiale e Attenuanti
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due distinti motivi:
1. Primo motivo: La presenza di alcuni errori materiali nella ricostruzione processuale contenuta nella sentenza d’appello. Nello specifico, si contestavano discrepanze relative alle conclusioni del Procuratore Generale, alla pena inflitta in primo grado e alla data di consumazione del reato. Secondo la difesa, questi errori minavano la validità della decisione.
2. Secondo motivo: Il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato in modo adeguato e logico il motivo per cui non erano state concesse le attenuanti, nonostante le argomentazioni presentate.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha respinti, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La valutazione dei giudici supremi è stata netta e ha distinto chiaramente la natura dei vizi lamentati.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha stabilito che gli errori segnalati erano palesemente “materiali”, ovvero semplici sviste o imprecisioni nella trascrizione che non avevano alcuna incidenza sulla coerenza logica e giuridica della motivazione della sentenza. In altre parole, non erano vizi sostanziali in grado di invalidare la decisione, ma semplici refusi che non alteravano il percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello.
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica” riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano, infatti, esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive, fornendo una spiegazione plausibile e coerente per la loro decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella distinzione tra un errore che inficia la logicità di una sentenza e un errore puramente formale. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non serve a correggere ogni minima imprecisione di un provvedimento, ma a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza del ragionamento del giudice. Gli errori materiali, per loro natura, non rientrano in questa categoria e non costituiscono un valido motivo di ricorso.
Sul diniego delle attenuanti, la Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma di controllare che quest’ultima sia esente da vizi logici o da palesi contraddizioni. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da tali difetti, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel presentare un’impugnazione priva di fondamento, intasando inutilmente il sistema giudiziario. La decisione serve quindi da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto ponderato, basato su critiche serie e pertinenti alla sentenza impugnata, pena la sua reiezione e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una sua colpa nel proporre l’impugnazione, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Un errore materiale in una sentenza è un motivo valido per ricorrere in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, un mero errore materiale (come un errore di trascrizione su una data o una cifra) che non incide sulla coerenza e sulla tenuta logica della motivazione non costituisce un valido motivo per impugnare la sentenza.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ritenuto che l’appello fosse stato proposto con colpa, ovvero senza una valida base giuridica, causando l’inammissibilità del ricorso. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARZANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe dei punti del decisione, contenuti nella parte ricostruttiva dello svolgimento del processo, che appaion evidentemente frutto di un mero errore materiale (le conclusioni presentate dal P.G., la pena inflitta in primo grado e la data di consumazione del reato riportata nel capo di imputazione) inidonei ad incidere sulla tenuta della motivazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo (diniego delle circostanze attenuanti generiche) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.