Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCAFATI il 04/08/1959
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento indicato in epigrafe emesso ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., con il quale è stata dichiarat l’inammissibilità dell’istanza dello stesso in tema di applicazione della disciplina del r continuato in esecuzione, riscontrandosi la riproposizione – in chiave oppositiva – di analog istanza decisa con ordinanza del 15 marzo 2023, avversò la quale era stato proposto ricorso per cassazione, a sua volta, dichiarato inammissibile con ordinanza del 3 luglio 2023;
RILEVATO
che il ricorso, denunziando, con un primo motivo, manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell’art. 666, commi 2 e 4, cod. proc. pen., pone censure che negano le condizioni di legge per la declaratoria di illegittimità, senza confrontarsi con l’ambito applic dell’insegnamento, secondo cui i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, divenuti formalmente irrevocabili, precludono, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum, finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, possa realmente qualificarsi come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (fra le altre, Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 261394 – 01);
che i rilievi, anziché rappresentare la prospettazione di tale novum, si soffermano sulle ragioni processuali dell’inammissibilità del precedente ricorso per cassazione, che però non escludono la formazione del giudicato nel senso sopra precisato; mentre, per il resto, tramite due successivi motivi, il ricorso si limita a censurare il contenuto sostanziale della preceden decisione in sede di esecuzione, così continuando a non rappresentare le ragioni per cui la dichiarazione di inammissibilità impugnata in questa sede dovrebbe risultare non consentita;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso, in ragione della sua manifesta infondatezza, deve dichiarars inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre Z024.