Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su una semplice rilettura delle prove, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. Questa decisione offre lo spunto per chiarire i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Tentativo di Rivalutazione delle Prove
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi di impugnazione, non ha sollevato questioni relative a errori di diritto o a vizi procedurali, bensì ha tentato di convincere la Suprema Corte ad adottare una diversa interpretazione degli elementi probatori già ampiamente vagliati dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, ha proposto una “lettura alternativa della vicenda”, fondata su parametri di apprezzamento delle prove differenti da quelli utilizzati dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto seccamente questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che una simile critica motivazionale non è consentita in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di stabilire quale, tra diverse possibili ricostruzioni dei fatti, sia la più plausibile, ma unicamente quello di verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logici manifesti e macroscopici.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha specificato che la censura basata sulla “manifesta illogicità” deve far emergere un “salto logico evidente ictu oculi“, ovvero un errore di ragionamento che balza agli occhi per la sua palese incoerenza. Non è sufficiente, come nel caso di specie, contestare la “tenuta logica” della decisione proponendo argomentazioni basate su parametri probabilistici o su una diversa ponderazione degli indizi, per quanto questi possano apparire anch’essi logicamente apprezzabili. L’appello in Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. La decisione si è conclusa con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. Ribadisce che il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile e focalizzato su vizi di legittimità chiaramente identificabili, come la violazione di legge o un’illogicità della motivazione che sia manifesta e non opinabile. Proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali (la conferma della condanna) ma anche economiche significative per il ricorrente. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, custode della corretta applicazione della legge e non giudice dei fatti.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito, senza individuare un’evidente illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti?
Significa che il suo compito non è decidere sulla base di una nuova analisi delle prove (giudizio di merito), ma solo controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6896 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 10/08/1982
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria inviata in limine;
considerato che il motivo di ricorso si risolve nella proposizione di una lettura alternativa della vicenda oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito o su parametri differenti di apprezzamento delle prove; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove la censura basata sulla manifesta illogicità della motivazione deve enucleare un salto logico evidente ictu °cui/ e non limitarsi, come nel caso di specie, a contestare la tenuta logica della decisione, secondo parametri probabilistici, per quanto logicamente apprezzabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese di parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 gennaio 2025
Il Prsi9nte