Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 8930/2024 R.G.
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo di proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale “e conseguente nullità/inutilizzabilità dell’esito degli esami tossicologici per nullità assol dell’atto presupposto (assenza di un valido consenso informato ai sensi degli artt. 354, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.)” (così testualmente in ricorso).
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Al di là di un motivo che richiama in rubrica il consenso informato e poi nello sviluppo dello stesso involve la mancanza dell’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Va rilevato, infatti, che si tratta di una doglianza non consentita dalla legge in sede di legittimità perché riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito-
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare alle pagg. 3 e 4 della motivazione del provvedimento impugnato hanno ricordato, come peraltro aveva già fatto il giudice di primo grado, come l’ufficiale di p.g. escusso in dibattimento, COGNOME, abbia fatto presente di avere delegato tali adempimenti ai colleghi di Vignola, località presso il cui pronto soccorso era stato trasportato l’odierno ricorrente, ferito dopo l’incidente. Il che poi avvenne, come risultante dal verbale in atti, regolarmente sottoscritto dal COGNOME senza alcuna riserva, in relazione al quale è stata logicamente ritenuta irrilevante l’assenza della data essendo certa la riferibilità dello stesso all’incidente e alla persona coinvolta
Ne può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
N. 8930/2024 R.G.
dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024