Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
Nel complesso mondo della procedura penale, presentare un ricorso in Cassazione è un’azione che richiede precisione, rispetto dei termini e conoscenza delle norme. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può nemmeno essere esaminato nel merito dalla Suprema Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come anche un solo errore possa precludere l’accesso al più alto grado di giudizio, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.) emessa dal Tribunale di Piacenza per il reato di furto aggravato in abitazione, decideva di impugnare tale decisione davanti alla Corte di Cassazione. La sentenza di primo grado era stata pronunciata il 22 luglio 2025, con motivazione contestuale, ovvero depositata insieme al dispositivo.
Il termine per l’impugnazione era di quindici giorni. Tenendo conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale (dal 1 al 31 agosto), la scadenza ultima per la presentazione del ricorso era fissata per sabato 6 settembre 2025. Tuttavia, l’atto veniva depositato solo l’8 settembre 2025, rendendolo palesemente tardivo.
Le Ragioni che hanno reso il ricorso inammissibile
Oltre alla tardività, il ricorso presentava altri profili di criticità. L’imputato lamentava l’omessa traduzione della sentenza, un motivo che, secondo la Corte, non rientra tra quelli specificamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Inoltre, l’atto era stato proposto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato, come invece richiesto dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una serie di argomentazioni giuridiche chiare e consolidate. In primo luogo, ha rilevato l’evidente tardività, un vizio insanabile che da solo sarebbe stato sufficiente a chiudere la questione.
In secondo luogo, i giudici hanno sottolineato la natura tassativa dei motivi di ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. elenca in modo preciso le uniche ragioni per cui si può impugnare un accordo di pena, e la mancata traduzione della sentenza non è tra queste. La Corte ha inoltre specificato che il ricorrente non aveva dimostrato alcun concreto pregiudizio al suo diritto di difesa derivante da tale presunta omissione.
Infine, un punto cruciale della decisione riguarda la modalità di presentazione del ricorso. La Corte ha richiamato la modifica apportata all’art. 613 c.p.p. dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), la quale ha stabilito che l’imputato non ha più la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. Questo compito spetta esclusivamente a un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, a garanzia della tecnicità e della serietà dell’impugnazione. La Corte ha citato un proprio precedente (Cass. Pen., Sez. 5, n. 32878/2019) per rafforzare questo principio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce tre lezioni fondamentali per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione.
1. Rispetto dei termini: I termini processuali sono perentori. La loro violazione comporta la decadenza dal diritto di impugnare, rendendo l’atto irricevibile.
2. Specificità dei motivi: In particolare per le sentenze di patteggiamento, i motivi di ricorso sono limitati a un elenco tassativo previsto dalla legge. Proporre motivi diversi significa presentare un ricorso destinato all’inammissibilità.
3. Necessità del difensore tecnico: Il ricorso in Cassazione deve essere redatto e sottoscritto da un avvocato cassazionista. Il ‘fai da te’ processuale, in questo grado di giudizio, non è più consentito dalla legge.
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (quattromila euro) alla Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che un ricorso presentato senza rispettare le regole procedurali non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato tardivo?
Un ricorso è considerato tardivo quando viene presentato oltre il termine perentorio stabilito dalla legge. Nel caso analizzato, il termine di 15 giorni, pur tenendo conto della sospensione feriale, era scaduto il 6 settembre 2025, mentre il ricorso è stato depositato l’8 settembre 2025.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La sentenza in esame chiarisce che la presunta omessa traduzione della sentenza non rientra tra questi motivi consentiti.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. A seguito della riforma del 2017 (Legge n. 103/2017), che ha modificato l’art. 613 del codice di procedura penale, l’imputato non ha più la facoltà di proporre personalmente il ricorso. L’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40647 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40647 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di PIACENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Piacenza per il reato di furto in abitazione aggravato;
Considerato che il ricorso proposto presenta plurimi e concorrenti profili di inammissibilità in quanto:
è tardivo, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 luglio 2025 con motivazione contestuale, che il termine di impugnazione di quindici giorni, decorrente dalla data appena indicata e sospeso durante il periodo feriale, è maturato sabato 6 settembre 2025, che il ricorso è stato presentato 1’8 settembre 2025;
propone un motivo, sull’omessa traduzione della sentenza, che esula dal novero di quelli consentiti dall’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., e, inoltre, non sottende alcun concreto interesse, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, atteso che, dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 – 02);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025