Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze dell’Impugnazione di un Provvedimento Non Autonomo
Nel complesso scenario della procedura penale, comprendere quali provvedimenti siano impugnabili e con quali modalità è fondamentale per evitare conseguenze negative, come la dichiarazione di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un caso emblematico, offrendo chiarimenti preziosi sul principio di tassatività delle impugnazioni e sulle sanzioni previste in caso di errore procedurale. La vicenda riguarda l’impugnazione di un’ordinanza emessa durante l’udienza preliminare, una mossa che si è rivelata proceduralmente errata e costosa per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Durante l’udienza preliminare presso un Tribunale, la difesa di un imputato sollevava un’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il procedimento dovesse essere trasferito alla Procura di un’altra città. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP), con un’ordinanza emessa in data 20 febbraio 2024, rigettava tale eccezione.
Ritenendo la motivazione del GIP contraddittoria e illogica, il difensore decideva di impugnare immediatamente tale provvedimento, proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
La Questione Giuridica: il Principio di Non Autonoma Impugnabilità
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte non riguarda il merito della competenza territoriale, bensì un aspetto puramente procedurale: la possibilità di impugnare separatamente un’ordinanza emessa nel corso dell’udienza preliminare. La Corte ha stabilito che il ricorso inammissibile era tale perché proposto contro un provvedimento non autonomamente impugnabile.
Il nostro ordinamento processuale penale, agli artt. 586 e 591 del codice di procedura penale, stabilisce un principio generale: le ordinanze emesse nel corso del dibattimento o delle fasi precedenti, come l’udienza preliminare, non possono essere appellate singolarmente. Esse possono essere contestate solo unitamente all’impugnazione della sentenza finale che conclude quella fase o quel grado di giudizio. Questo per garantire la celerità e l’ordine del processo, evitando continue interruzioni per discutere questioni procedurali.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 23 maggio 2024, ha applicato rigorosamente questo principio. I giudici hanno chiarito che l’ordinanza del GIP, che respingeva l’eccezione di incompetenza, era un atto interlocutorio emesso all’interno dell’udienza preliminare. Di conseguenza, l’imputato avrebbe dovuto attendere la conclusione di tale udienza (con una sentenza di non luogo a procedere o un decreto di rinvio a giudizio) e, solo in quel momento, impugnare anche la precedente ordinanza unitamente alla decisione finale.
Proponendo un ricorso immediato e autonomo, la difesa ha violato le norme procedurali, rendendo l’atto inevitabilmente inammissibile. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze sulla competenza territoriale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del c.p.p. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
La Corte ha motivato quest’ultima sanzione richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la quale stabilisce che tale pagamento è dovuto quando non vi siano elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. In questo caso, l’errata impugnazione di un provvedimento non appellabile autonomamente è stata considerata una palese negligenza procedurale, giustificando così la sanzione. Questa decisione ribadisce l’importanza per i difensori di conoscere approfonditamente le regole sulle impugnazioni per evitare di compromettere la posizione dei propri assistiti e di incorrere in sanzioni pecuniarie.
È possibile impugnare immediatamente un’ordinanza che rigetta un’eccezione di incompetenza territoriale emessa in udienza preliminare?
No, non è possibile. Secondo la Corte di Cassazione, si tratta di un provvedimento non autonomamente impugnabile. Deve essere impugnato solo unitamente alla sentenza che conclude la fase dell’udienza preliminare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, può comportare la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione di 3.000 euro oltre alle spese?
La sanzione è stata irrogata perché la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto con colpa, data l’evidente e manifesta inammissibilità dei motivi. L’impugnazione di un provvedimento non appellabile autonomamente costituisce un errore procedurale grave che giustifica la sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24652 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INZITARI NOME NOME NOME DASA’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
date- a~-a-Re-Pert41-
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7′
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 20 febbraio 2024 rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale della AG di Cagliari in favore di quella di Milano sollevata con riferimento alla posizione di COGNOME NOME.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore di COGNOME lamentando la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento non autonomamente impugnabile ex artt. 591, 586 cod. proc. pen.
Si tratta, infatti, di ordinanza emessa nel corso dell’udienza preliminare che avrebbe potuto essere impugnata, a pena di inammissibilità, solo unitamente alla sentenza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024