Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un’Impugnazione Errata
Quando si affronta un procedimento penale, le scelte processuali hanno un peso determinante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando l’imputato ha già concordato la pena. Comprendere i limiti del diritto di impugnazione è fondamentale per evitare non solo una sconfitta legale, ma anche sanzioni economiche significative.
Il Caso in Analisi: Un Appello Dopo l’Accordo sulla Pena
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, invece di affrontare un processo ordinario, aveva optato per un “rito concordato”, ovvero un accordo con l’accusa sull’entità della pena, accettando di fatto la propria responsabilità. Nonostante questo accordo, ha successivamente deciso di presentare ricorso per Cassazione.
Il punto cruciale è che i motivi addotti nel ricorso vertevano proprio sulla responsabilità penale, un aspetto al quale il ricorrente aveva implicitamente rinunciato aderendo al rito speciale. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso in camera di consiglio e ha emesso una decisione netta e prevedibile per gli addetti ai lavori: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla possibilità stessa di presentare quel tipo di ricorso.
Oltre a respingere l’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente a subire ulteriori conseguenze negative. Nello specifico, è stato obbligato a pagare le spese del procedimento e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono lineari e si fondano su un principio cardine della procedura penale. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto per “ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena con rinuncia ai motivi sulla responsabilità”. In parole semplici, scegliendo di accordarsi sulla pena, l’imputato accetta il verdetto di colpevolezza e perde la facoltà di contestarlo in un secondo momento. Presentare un ricorso che tenta di riaprire una discussione sulla responsabilità è, pertanto, un’azione processualmente non permessa. L’inammissibilità è la conseguenza diretta di questa violazione procedurale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: le scelte processuali hanno conseguenze definitive. L’adesione a un rito alternativo come il patteggiamento o il rito concordato in appello offre dei vantaggi, ma comporta anche delle rinunce, prima fra tutte quella di contestare la propria colpevolezza. Tentare di aggirare questa rinuncia presentando un ricorso per Cassazione non solo è inutile, ma anche dannoso. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una semplice archiviazione: attiva sanzioni economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, che servono a disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena, attraverso il quale il ricorrente aveva rinunciato a contestare la propria responsabilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare un ricorso per Cassazione dopo aver concordato la pena?
Sulla base di questa ordinanza, non è possibile presentare un ricorso per motivi che attengono alla responsabilità penale dopo aver aderito a un rito concordato, poiché tale scelta processuale implica la rinuncia a tali motivi di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36496 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è proposto per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena con rinuncia ai motivi sulla responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025