Ricorso Inammissibile: la Decisione della Cassazione
Quando si affronta un procedimento giudiziario, è fondamentale conoscere non solo i propri diritti ma anche i limiti procedurali. Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli ostacoli più comuni, che può precludere l’esame nel merito di una questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, sottolineando come non tutti i provvedimenti giudiziari possano essere oggetto di impugnazione e quali siano le conseguenze in caso di errore.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero, condannato per vari reati, era stato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Magistrato di Sorveglianza come sanzione alternativa alla pena detentiva residua. L’interessato si era opposto a tale decreto e, in seguito, aveva richiesto la sospensione dell’esecutività di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza.
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova aveva rigettato l’istanza di sospensione. Contro questa decisione, il soggetto ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando due specifiche violazioni di legge.
Le Ragioni del Ricorrente
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali:
1. Violazione della legge sull’immigrazione: Sosteneva che l’espulsione non fosse applicabile a causa della natura di uno dei reati per cui era stato condannato (rapina aggravata), considerato ostativo.
2. Incompetenza del giudice: Affermava che la decisione avrebbe dovuto essere presa dal Tribunale di Sorveglianza per i minorenni, dato che alcune delle condanne si riferivano a reati commessi quando era ancora minorenne.
L’Ordinanza sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. L’analisi si è fermata a un livello precedente, quello dell’ammissibilità del ricorso stesso. Gli Ermellini hanno rilevato che il provvedimento impugnato, ovvero l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che rigetta un’istanza di sospensione dell’esecuzione, non è un atto contro cui la legge prevede la possibilità di ricorrere.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Questo significa che un provvedimento può essere impugnato solo se la legge lo prevede espressamente e con gli strumenti specificamente indicati. Nel caso di specie, la normativa non ammette alcuna impugnazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza che nega la sospensione di un’altra ordinanza.
Poiché il ricorso è stato proposto in un’ipotesi non consentita dalla legge, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce qualsiasi esame delle ragioni di merito, indipendentemente dalla loro potenziale fondatezza.
Conclusioni
La decisione evidenzia un aspetto cruciale della pratica legale: la verifica preliminare dell’ammissibilità di un’impugnazione è un passaggio non solo opportuno, ma obbligatorio. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. Infatti, la Corte ha condannato l’individuo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti procedurali prima di intraprendere qualsiasi azione legale.
È sempre possibile impugnare un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza?
No, non sempre. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l’impugnazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il provvedimento che rigetta un’istanza di sospensione dell’esecuzione, ad esempio, non è impugnabile perché le disposizioni in materia sono considerate tassative.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta la condanna del soggetto ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha valutato se il reato commesso era ostativo all’espulsione?
No, la Corte non ha esaminato nel merito nessuno dei motivi sollevati dal ricorrente, né quello sul reato ostativo né quello sulla competenza del giudice. La valutazione si è arrestata alla fase preliminare, concludendo che il ricorso non poteva essere legalmente proposto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Genova 1’11/1/2024 a seguito dell’opposizione proposta avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Genova, in data 5/8/2023, ha disposto l’espulsione di NOME a titolo di sanzione alternativa alla pena residua della reclusione;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 16 D.Lvo 286 del 1998 in quanto uno dei reati per cui il ricorrente è stato condannato, il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe ostativo all’espulsione;
Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza dei maggiorenni laddove avrebbe dovuto essere emesso dal Tribunale di Sorveglianza competente per i minorenni in quanto nel cumulo ci sono condanne relativi a reati commessi da minorenne;
Rilevato che avverso il provvedimento che rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione di una ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza non è ammessa alcuna impugnazione e che le disposizioni sul punto sono tassative;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto in una ipotesi i cui questo non è consentito;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024