Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. L’ordinanza in commento chiarisce in modo esemplare i motivi che possono portare a un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Il caso analizzato riguarda un appello contro una sentenza di condanna per truffa, ma i principi espressi dalla Suprema Corte hanno una valenza generale e fondamentale per comprendere le regole della procedura penale.
I Fatti di Causa
Un imputato, condannato per il reato di truffa dalla Corte di Appello di Firenze, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano principalmente tre:
1. La presunta tardività della querela presentata dalla persona offesa.
2. La mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver analizzato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere per poter essere esaminato. La Corte ha distinto nettamente la natura dei motivi proposti, evidenziandone le criticità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fornito una chiara spiegazione per la sua decisione, basata su principi consolidati della procedura penale.
In primo luogo, i motivi relativi alla tardività della querela e alla sussistenza del reato di truffa sono stati considerati meramente riproduttivi. L’imputato, secondo i giudici, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata. In pratica, non è sufficiente ripetere le proprie tesi, ma è necessario dimostrare dove e perché il giudice precedente ha sbagliato.
In secondo luogo, il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto è stato giudicato inammissibile perché sollevato per la prima volta in sede di Cassazione. Si tratta di una questione che non era stata posta all’attenzione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ricordato che, sebbene la Cassazione possa in teoria applicare d’ufficio l’art. 131-bis, può farlo solo a condizione che il ricorso sia ammissibile per altri motivi e che i presupposti per la sua applicazione emergano chiaramente dagli atti, senza necessità di ulteriori indagini. Poiché il ricorso era già inammissibile per le altre ragioni, anche questa richiesta è stata respinta.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che presentino vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere il merito dei fatti. Proporre un ricorso inammissibile non è solo inutile ai fini processuali, ma espone anche a sanzioni economiche rilevanti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte nei gradi precedenti, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure quando vengono sollevate questioni per la prima volta in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
È possibile chiedere l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’ per la prima volta in Cassazione?
Di norma no, poiché costituisce una questione nuova. La Corte ha chiarito che può applicarla d’ufficio solo se il ricorso è ammissibile per altri motivi e se i presupposti sono immediatamente evidenti dagli atti, condizioni che non si sono verificate in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOIANO DELLA CHIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela nonché il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costituivi del reato di truffa, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 45 in relazione alla validità della querela e pagg. 6-7 in relazione alla sussistenza del delitto di truffa in tutti i suoi elementi costitutivi);
considerato che l’ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile in sede di legittimità avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello;
che, ciò nondimeno, la causa di non punibilità cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile ed a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Rv. 282998-01; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Rv. 274476-01);
vista la memoria del 5 gennaio 2024 depositata dal difensore del ricorrente che, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
GLYPH