Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANZA il 18/10/1980
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento del magistrato
Considerato di sorveglianza di Taranto in data 28 febbraio 2025 che aveva dichiarato inammissibile la
richiesta (avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di sospensione della pena con ammissione in via provvisoria alla misura dell’affidamento in prova o, in subordine, alla
detenzione domiciliare o all’affidamento;
Ritenuto che tale atto non è impugnabile poiché il provvedimento in tema di
sospensione dell’esecuzione della pena ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale adottato dal magistrato di sorveglianza ha natura interinale e perde comunque efficacia
con la decisione che il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad assumere entro quarantacinque giorni; ne consegue che esso non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 1, n.5483 del 13/01/2010, Rv. 246117 – 01);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.