Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un’Impugnazione Errata
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione nel processo penale, in particolare riguardo alle sentenze emesse a seguito di un ‘concordato in appello’. La vicenda dimostra come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello che aveva rideterminato la sua pena in un anno e otto mesi di reclusione e 600 euro di multa, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La rideterminazione della pena era avvenuta applicando l’istituto previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, noto come ‘concordato sulle pene in appello’. Il difensore dell’imputato lamentava un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza la celebrazione di un’udienza pubblica, basandosi unicamente sulla manifesta infondatezza procedurale del ricorso. Questa pronuncia si fonda su un principio cardine della procedura penale riguardante l’impugnabilità delle sentenze.
Le Motivazioni della Scelta
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale. La Corte ha chiarito che le sentenze pronunciate ai sensi di tale articolo, che recepiscono un accordo tra le parti sulla rideterminazione della pena, non sono soggette a ricorso per cassazione. Questa preclusione è una conseguenza diretta della natura ‘negoziale’ della decisione, in cui l’imputato rinuncia a contestare ulteriormente la propria colpevolezza in cambio di una pena più mite.
Di conseguenza, la proposizione di un ricorso contro una tale sentenza è un’azione proceduralmente non consentita. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente due conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha specificato che tale condanna è dovuta in quanto non sono emersi profili che potessero escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione vietata dalla legge, richiamando anche un precedente della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per gli operatori del diritto e per i cittadini: non tutte le sentenze sono impugnabili. È fondamentale conoscere i limiti e le condizioni stabiliti dal codice di procedura penale per evitare di intraprendere iniziative legali destinate al fallimento. Proporre un ricorso inammissibile non è un’azione neutra, ma un errore procedurale che comporta sanzioni economiche concrete. La decisione sottolinea l’importanza di una consulenza legale attenta e consapevole, che valuti non solo il merito di una questione, ma anche e soprattutto i presupposti di ammissibilità di ogni strumento processuale.
È possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza che ridetermina la pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale?
No, la sentenza chiarisce che il ricorso è inammissibile in quanto la legge non prevede la possibilità di impugnare in Cassazione le sentenze emesse a seguito di ‘concordato in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato, per legge, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma di 3.000 euro?
La condanna al pagamento della somma è una conseguenza prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto congrua la cifra di 3.000 euro, non avendo riscontrato elementi che potessero escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42875 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 42875 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli rideterminava, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., la pena irrogata a NOME COGNOME in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il difensore di fiducia denunciando un vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 02/8/2017.
Ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente