Ricorso Inammissibile: la Cassazione sui Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un concetto fondamentale nel diritto processuale penale. Quando un’impugnazione non rispetta i presupposti previsti dalla legge, il giudice non può entrare nel merito della questione, ma deve fermarsi a una declaratoria di inammissibilità. Questo principio è stato applicato dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso riguardante l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di un accordo tra le parti.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato con sentenza dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torino decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della doglianza del ricorrente era il trattamento punitivo che gli era stato applicato, ovvero la pena concordata con l’accusa. Il ricorrente, evidentemente non più soddisfatto dell’accordo raggiunto in precedenza, cercava di ottenere una revisione della pena dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Chiaro Esempio di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e accelerata definita de plano (basata cioè sui soli atti, senza udienza), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: non è possibile impugnare una sentenza basata su un accordo tra le parti, come ad esempio un patteggiamento, contestando l’adeguatezza della pena concordata. L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici e tassativi, tra cui l’eventuale illegalità della pena, che però nel caso di specie non sussisteva.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che i motivi proposti dal ricorrente non erano consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Le censure, infatti, erano afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non a un vizio di illegalità. In altre parole, una volta che l’imputato e il pubblico ministero hanno raggiunto un accordo sulla pena, tale accordo non può essere messo in discussione in un secondo momento semplicemente perché una delle parti lo ritiene non più conveniente. Il controllo del giudice superiore è limitato alla verifica che la pena applicata non sia illegale, ovvero contraria a norme imperative di legge.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un importante principio di economia processuale e di auto-responsabilità delle parti. L’accesso ai mezzi di impugnazione non è illimitato e la presentazione di un ricorso privo dei presupposti di legge non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione serve da monito contro la presentazione di ricorsi esplorativi o meramente dilatori, specialmente quando la sentenza deriva da una scelta processuale volontaria come l’accordo sulla pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi contestavano l’adeguatezza della pena concordata tra le parti, un aspetto che non può essere oggetto di impugnazione se la pena stessa non è affetta da vizi di illegalità.
Cosa significa che la decisione è stata presa con procedura de plano?
Significa che la Corte ha deciso sulla base dei soli documenti scritti, senza la necessità di un’udienza formale, poiché l’inammissibilità del ricorso era evidente dagli atti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28438 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Osserva
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con proced de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente