Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40754 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
COGNOME NOME NOME a SIENA il DATA_NASCITA parte offesa sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a RIETI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto l’archiviazione del procedimento aperto a carico
di COGNOME NOME e COGNOME NOME, in ordine al reato di cui all’art. 595 cod. pen., commesso in danno di COGNOME NOME.
Avverso l’ordinanza di archiviazione, la persona offesa COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce l’abnormità dell’ordinanza.
Sostiene che «l’ordinanza impugNOME – sebbene in astratto corrispondente al modello legale e allo scopo previsto dall’ordinamento – in concreto, per la sua singolarità» si porrebbe «al di fuori del sistema organico della legge processuale, in quanto esso pur non estraneo al sistema normativo» determinerebbe «la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo».
La singolarità dell’impugNOME ordinanza deriverebbe dal fatto che, nel provvedimento impugnato, sarebbero erroneamente indicati i numeri del procedimento, la data dell’udienza della camera di consiglio e la data di proposizione della querela.
Inoltre, il Giudice per le indagini preliminari, nel motivare l’archiviazione, avrebbe fatto riferimento a delle «espressioni» che non sarebbero state oggetto dell’articolo di stampa nel quale sono contenute le frasi offensive. Espressioni che invece sarebbero riferibili a fatti oggetto di un diverso procedimento penale.
L’insieme degli errori costituirebbero un vizio complessivo del provvedimento tale da determinarne l’abnormità, in quanto avrebbe cagionato «una indebita stasi procedi mentale».
2.2. Con un secondo motivo, deduce «la nullità dell’ordinanza impugNOME ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 127 comma 5, cod. proc. pen.».
Sostiene che l’ordinanza impugNOME sarebbe nulla. Invero, sarebbe stato sostanzialmente negato il contraddittorio, in quanto il giudice per le indagini preliminari avrebbe radicalmente omesso di confrontarsi con l’atto di opposizione e con la successiva memoria difensiva depositata dalla persona offesa.
Attesa la violazione del contraddittorio, seppure sotto il profilo sostanziale, l’ordinanza impugNOME sarebbe sottoponibile a reclamo. La ricorrente, pertanto, in via subordiNOME, chiede di convertire il ricorso per cassazione in reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
AVV_NOTAIO, per NOME, ha depositato memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, ha depositato memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, dovendosi escludere che il provvedimento impugnato sia abnorme.
In assenza di una definizione normativa del concetto di atto abnorme, questa Corte, con plurime decisioni assunte a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, COGNOME, Rv. 231162; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, COGNOME, Rv. 238240; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590) ha individuato la categoria, connotandola, per un verso, in negativo – nel senso che non può definirsi abnorme l’atto che costituisce mera violazione di norme processuali – e, per altro verso, in positivo.
Sotto quest’ultimo profilo, si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo (c.d. strutturale), il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di o ragionevole limite.
Sotto altro profilo, si è posto in luce come sussista abnormità (c.d. funzionale) quando l’atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento a una fase anteriore (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, COGNOME; cfr. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 262275).
Ebbene, nel caso di specie, è evidente come non ci si trovi di fronte ad alcuna delle cause di abnormità elaborate dalla giurisprudenza di legittimità.
Sotto il profilo strutturale, l’ordinanza di archiviazione impugNOME è stata pacificamente adottata in un caso espressamente previsto dalla legge e il Giudice per le indagini preliminari non ha evidentemente ecceduto dai poteri a lui conferiti, essendosi limitato a operare una valutazione impostagli dalla legge. A fronte di un provvedimento che fa riferimento ampio ai fatti addebitati alla COGNOME e alla
COGNOME nell’ambito del procedimento in questione (a pagina 1 dell’ordinanza è ricostruita la vicenda, nei termini essenziali), la riferibilità di esso a un diver procedimento penale appare priva di dimostrazione e le censure dedotte dalla ricorrente appaiono assumere il rilievo di meri errori materiali o, al più, di vizi dell motivazione.
Quanto al profilo funzionale, basti osservare come l’impossibilità di proseguire il procedimento che consegue a un provvedimento di archiviazione sia la conseguenza ordinaria dell’atto processuale in parola e non già un effetto anomalo derivante da un atto processuale abnorme. In ogni caso, trattandosi di provvedimento a stabilità limitata, lo stesso non è definitivamente preclusivo della procedibilità, essendo appunto possibile disporre la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, Perugini, Rv. 283093).
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Invero, «il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272932; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371).
Il provvedimento impugnato è un’ordinanza di archiviazione, emessa all’esito di udienza camerale, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, il cui art. 33 ha introdotto l’art. 410-bis cod. proc. pen., che disciplina i casi di nullità de provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo di impugnazione unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica.
Il secondo comma dell’art. 410 bis cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. peli., che sanziona con la nullità l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio. La nullità, quindi, consegue soltanto alla violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, non ricorrente nella fattispecie in esame, atteso che la ricorrente deduce la presunta violazione del contraddittorio sostanziale.
Il provvedimento, dunque, non è ricorribile per cassazione e non è consentita neppure una conversione del ricorso per cassazione in reclamo (invocata, in via subordiNOME, dalla ricorrente), atteso che il reclamo è proponibile solo nei casi di violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa del ammende.
Così deciso, I’ll settembre 2024.