Ricorso inammissibile: l’analisi della Cassazione su un’ordinanza dibattimentale
Quando è possibile impugnare una decisione del giudice presa nel corso di un processo? La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale della procedura penale, definendo i limiti per la presentazione di un ricorso e sottolineando le conseguenze di un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra provvedimenti che possono essere contestati immediatamente e quelli che devono attendere la fine del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una decisione del Tribunale, in composizione monocratica, di ammettere agli atti del processo una trascrizione. La difesa dell’imputato si era opposta a tale acquisizione, ritenendola illegittima. Nonostante l’opposizione, il giudice ha proceduto, emettendo un’ordinanza dibattimentale.
Ritenendo lesi i propri diritti, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione direttamente avverso questa ordinanza, chiedendone l’annullamento.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo fine alla questione in modo netto e definitivo, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte non è entrata nel merito della legittimità o meno dell’acquisizione della trascrizione, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla possibilità stessa di presentare un ricorso in quella fase del procedimento.
La decisione ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: non tutti i provvedimenti del giudice sono immediatamente impugnabili. La legge, in particolare il codice di procedura penale, stabilisce con precisione quali decisioni possono essere contestate e con quali mezzi.
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto contro un’ordinanza dibattimentale, ovvero un atto con cui il giudice gestisce l’andamento del processo. Secondo l’articolo 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, il ricorso contro tali atti è palesemente inammissibile se proposto al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, come quelle indicate nell’articolo 586, comma 3. In sostanza, la regola generale è che le eventuali nullità o irregolarità verificatesi durante il dibattimento devono essere fatte valere impugnando la sentenza finale, e non attraverso ricorsi separati contro ogni singolo atto del giudice.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce l’importanza di rispettare le regole procedurali in materia di impugnazioni. Presentare un ricorso contro un atto non impugnabile non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in una declaratoria di inammissibilità e in una condanna a sanzioni economiche. La decisione serve da monito: la strategia processuale deve sempre tenere conto dei limiti formali imposti dalla legge, per evitare di incorrere in un ricorso inammissibile che, oltre a non risolvere il problema, ne crea di nuovi, di natura economica.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro qualsiasi decisione presa da un giudice durante un processo?
No, non è possibile. Il ricorso è ammesso solo in casi specifici previsti dalla legge. L’ordinanza in esame chiarisce che le decisioni prese durante il dibattimento (ordinanze dibattimentali) generalmente non sono impugnabili separatamente, ma devono essere contestate insieme alla sentenza finale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione sollevata dal ricorrente perché l’atto di impugnazione presenta vizi formali o sostanziali. In questo caso, il vizio consisteva nell’aver impugnato un provvedimento non appellabile per legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di quattromila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12974 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12974 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 09/11/1976
avverso il provvedimento del 20/11/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica che, nonostante l’opposizione della difesa dell’imputato, acquisiva una trascrizione al fascicolo del dibattimento;
Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il rido -so e rilevata la palese inammissibilità di quest’ultimo per cause che possono dic . i rarsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto il ricolso è stato proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dall’ipotesi id cui all’art. 586, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:)n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somria di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenn delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassi delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 Il cpsigliere es GLYPH sore
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