Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto alla difesa, ma ogni fase ha regole e limiti precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta quali sono i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché focalizzato su aspetti non sindacabili in quella sede. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la differenza tra una contestazione sulla corretta applicazione della legge e un tentativo di ridiscutere il merito della decisione.
I Fatti del Caso: Una Contestazione sulla Pena
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. Le sue lamentele, o ‘doglianze’ in gergo tecnico, non si concentravano su presunti errori nell’applicazione delle norme di diritto o della procedura, bensì sulla determinazione del trattamento punitivo. In altre parole, il ricorrente contestava la quantificazione della pena inflitta dai giudici dei gradi precedenti, ritenendola inadeguata.
Questo tipo di contestazione mira a ottenere una nuova valutazione nel merito, ovvero un riesame della decisione basato su una diversa ponderazione degli elementi di fatto, come la gravità della condotta o le circostanze del reato. Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha un ruolo ben diverso.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma solo di verificare la corretta applicazione delle leggi e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha osservato che i motivi presentati dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le critiche relative alla determinazione della pena, infatti, rientrano nell’ambito della valutazione di merito, che è di esclusiva competenza dei giudici dei primi due gradi di giudizio.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ e aveva adeguatamente considerato le argomentazioni difensive. Di fronte a una motivazione coerente e priva di vizi logici evidenti, la Cassazione non può intervenire per modificare una decisione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Dichiarare il ricorso inammissibile è stata, quindi, una conseguenza inevitabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione: il ricorso deve basarsi su specifici vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o un difetto grave nella motivazione (ad esempio, manifesta illogicità o contraddittorietà). Tentare di utilizzare il ricorso per Cassazione come un ‘terzo grado’ di giudizio per ridiscutere la ricostruzione dei fatti o la congruità della pena è una strategia destinata al fallimento.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti contestavano la determinazione del trattamento punitivo, un aspetto di merito che non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione, la quale agisce come giudice di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in casi come questo?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma si limita a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente e non illogica. Non può sostituire la propria valutazione discrezionale a quella dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11394 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 26/01/1978
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità, perché costituiti da doglianze afferenti alla determinazion trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. ,
Così deciso il / 21/02/2025.